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Data: 07/06/2018 15:30:00 - Autore: Redazione di Redazione - Nuovi chiarimenti dall'Inps con la circolare n. 77/2018 (sotto allegata) sulle società tra professionisti (Stp). Nello specfico, il provvedimento fornisce indicazioni sulla disciplina delle Stp, specificando quando è consentita la costituzione, i modelli societari, e chiarimenti in ordine al sistema di profilazione e al censimento delle stesse. La disciplina delle società tra professionistiL'Inps riassume innanzitutto la disciplina delle Stp dettata dall'articolo 10, commi da 3 a 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo regolamento attuativo. Viene chiarito in primo luogo che è consentita "la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V (riguardanti le società) e VI (riguardanti le società cooperative e le mutue assicuratrici) del libro V del codice civile". La STP può assumere diverse forme: d società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa. Inoltre, specifica la circolare, per assumere la qualifica di società tra professionisti, l'atto costitutivo delle suddette società deve "prevedere i seguenti requisiti: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci". L'assenza di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine o collegio professionale presso il quale la società è iscritta è tenuto a cancellare la stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; c) la definizione di criteri e modalità che garantiscano l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società solo da parte dei soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. La designazione del socio professionista deve essere compiuta dal cliente ovvero, in mancanza di essa, la società è tenuta preventivamente a comunicare per iscritto il nominativo del professionista al cliente stesso; d) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; e) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo". Inoltre, nella denominazione sociale della STP deve comparire la dicitura "società tra professionisti" e non è consentito allo stesso soggetto essere socio di più società. I professionisti soci rimangono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine e la società stessa è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Censimento StpIn ordine al censimento delle società tra professionisti, l'Inps detta le istruzioni operative, affermando preliminarmente che lo stesso sarà effettuato in modalità differenti a seconda dell'Ordine al quale le medesime risultino iscritte (consulenti lavoro, commercialisti, ecc.). Con riferimento agli avvocati, in attesa di raggiungere accordi con gli ordini, spiega l'istituto, "le verifiche periodiche dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati delle STP saranno effettuate mediante verifiche puntuali attraverso l'interrogazione del registro delle imprese". Nella circolare, l'Inps indica l'intera procedura da seguire ai fini del censimento delle società.
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