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Data: 07/06/2018 11:00:00 - Autore: VV AA La sentenza 548/2018 del Tribunale di Parma ha per oggetto il corretto posizionamento di un autovelox. In particolare il Comune di Parma ha chiesto la riforma di quanto deciso dal Giudice di Pace di Parma, il quale aveva annullato la sanzione amministrativa a quel soggetto che aveva invocato la violazione della distanza minima inerente l'ubicazione dell'autovelox. Autovelox: la disciplinaPer quanto riguarda la disciplina di questi rilevatori di velocità, va primariamente chiarito che ne esistono due tipologie: fissi e mobili. Sebbene vi sia una palese differenza dinamica, la finalità ontologica è la stessa, e uguali sono le regole: non è bastevole che essi siano ben visibili ma devono anche essere adeguatamente segnalati. Come? Secondo la sentenza 25769/2013 della Cassazione in materia di accertamento dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, deve essere data preventiva informazione agli automobilisti della loro installazione, senza che vi sia l'obbligo di rispettare una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi. L'obbligo che sussiste è in definitiva quello di comunicare la presenza dei dispositivi con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. In sostanza, la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada. Nel caso di specie il comune di Parma ha posizionato i segnali alla distanza di un chilometro dalla postazione di controllo considerando che i cartelli indicanti il limite di velocità di 70/kmh sono posizionati a circa 1104 metri dalla postazione di controllo, mentre ulteriori due sono posizionati a circa 520 metri dalla postazione. Il guidatore aveva evidenziato come, in presenza di un'intersezione, vi sia la necessità della ripetizione del cartello stradale. La legge infatti prescrive l'obbligo di porre un cartello di avviso qualora vi sia un incrocio stradale prima di un autovelox. Tuttavia, nel caso di specie, l'intersezione è rappresentata da una rampa di scala, non da un vero e proprio incrocio, così deve essere giudicata legittima la segnaletica stradale posta in essere dal Comune di Parma, con conseguente legittimità della sanzione irrogata. Dott. Michel Simion Giuridica.net Scarica la sentenza n. 548/2018 del tribunale di Parma
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