Data: 08/06/2018 19:00:00 - Autore: Redazione

di Redazione – Il termine breve di 30 giorni per proporre appello avverso una sentenza di primo grado si applica, come noto, esclusivamente quando quest'ultima è stata notificata. In tutti gli altri casi, invece, l'impugnazione ha 6 mesi di tempo per poter essere proposta (vai alla guida: "I termini per le impugnazioni").

Il Tribunale di Ascoli Piceno, tuttavia, con la sentenza del 19 marzo 2018 (sotto allegata), sembra aver sposato un'interpretazione particolare, dichiarando inammissibile un appello, in quanto non proposto entro il predetto termine breve, pur non essendo questo stato notificato.

Nel caso di specie, più in particolare, il giudice sembra aver considerato come circostanza idonea a determinare l'abbreviamento dei termini per l'impugnazione l'estrazione della copia uso opposizione della sentenza poi appellata.

Il precedente nel rito Fornero

Si tratta di una posizione che parrebbe fondarsi su quanto statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 13858/2017, che, tuttavia, si era pronunciata nell'ambito di un procedimento particolare: quello avviato con rito Fornero.

In quella sede, infatti, i giudici avevano in sostanza affermato che l'estrazione di copia autentica di una sentenza è un evento idoneo a far decorrere il termine per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge numero 92/2012, posto che in tal caso la conoscenza del provvedimento è ottenuta in via formale, essendo stata acquisita all'esito di un'attività istituzionale, regolata dalla legge che le conferisce gli stessi requisiti di certezza della comunicazione di cancelleria.

Il precedente contrastante della Cassazione

In un caso del tutto analogo a quello recentemente affrontato nella sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, invece, la Corte di cassazione si era espressa in maniera difforme da quanto fatto dal giudice marchigiano.

Con la sentenza numero 15359/2008, infatti, era stato affermato il seguente principio di diritto: "costituisce circostanza idonea a provocare la decorrenza del termine breve d'impugnazione solo una conoscenza "legale" di esso, id est una conoscenza conseguita per effetto d'un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o ch'ella stessa ponga in essere, normativamente ritenuta idonea a determinare ex se detta conoscenza, o tale comunque da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale". Sulla base di tale conclusione era stata quindi cassata con rinvio una sentenza che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, un appello, facendo decorrere il termine breve di impugnazione dal giorno in cui era stata richiesta la copia della sentenza poi impugnata.

Non resta quindi che vedere se la posizione del Tribunale di Ascoli Piceno avrà un qualche seguito o resterà un'isolata interpretazione della legge.


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