Data: 11/06/2018 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza del 4 giugno 2018 del Tribunale di Milano � chiara: � inibito nei contratti di telefonia fissa relativi e servizi abbinati, inserire clausole che prevedano il pagamento o il rinnovo dell'abbonamento ogni 28 giorni/8 settimane. Questa pratica infatti viola l'art. 2, comma 2, lettera c), c bis), e l'art. 20 del Codice del Consumo che vieta le pratiche commerciali scorrette. Queste le conclusioni del Tribunale meneghino al termine del procedimento cautelare intrapreso dall'Associazione Movimento Consumatori.

Tribunale Milano: le norme violate

La prima norma che il Tribunale di Milano ritiene violata dall'inserimento di clausole che prevedono il rinnovo dell'abbonamento o il pagamento a 28 giorni/8 settimane per i servizi di telefonia fissa o servizi abbinati � l'art. 2, comma 2 lettera c) e c bis) del Codice del Consumo secondo cui: "Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicit�; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealt�."

La seconda invece � l'art. 20, sempre del Codice del Consumo: "1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi pi� ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermit� mentale o fisica, della loro eta' o ingenuit�, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette."

Il dispositivo dell'ordinanza del 4 giugno 2018

"Il Tribunale di Milano all'esito del procedimento cautelare avviato da Associazione Movimento Consumatori, ha inibito a TELECOM ITALIA SPA, WIND TRE SPA e FASTWEB SPA l'uso e gli effetti nei contratti di telefonia fissa (o di altri servizi offerti in abbonamento alla telefonia fissa) stipulati con i consumatori, di clausole che prevedono rinnovi e pagamenti su base temporale di 28 giorni/8 settimane. Sussiste infatti l'elevata probabilit� che l'adozione e l'uso di tale periodicit�, a far data dal 23 giugno 2017, leda diritti ed interessi collettivi dei consumatori, previsti dall'art. 2 Codice del Consumo (1: diritto ad un'adeguata informazione ed ad una corretta pubblicit�; 2: diritto a pratiche commerciali improntate a principi di buona fede, correttezza e lealt�; 3: diritto alla correttezza, alla trasparenza e all'equit� nei rapporti contrattuali) con violazione anche dei contenuti informativi minimi e del principio di trasparenza, previsti a favore dei consumatori utenti di servizi telefonici dagli artt. 70 e 71 Codice delle comunicazioni elettroniche.

Sussiste, altres�, l'elevata probabilit� che tale condotta si risolva in una pratica commerciale scorretta ingannevole, vietata dall'art. 20 Codice del Consumo in quanto l'adozione di tale periodicit� (28 giorni), diversa da quella d'uso, appare contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, rendendo difficile la valutazione delle offerte ed il confronto tra le medesime, anche ai fini dell'esercizio della facolt� di recesso gratuito, prevista dalla legge in caso di mutamento unilaterale delle condizioni del servizio da parte dell'operatore telefonico�.

Gli obblighi delle compagnie stabiliti dall'ordinanza

Il Tribunale di Milano ha stabilito che TELECOM SPA E WIND TRE SPA sono pertanto obbligate:

  • a esporre sull'home page dei rispettivi siti l'avviso contenuto nell'ordinanza;
  • a inoltrare l'avviso a ogni cliente nella prima fattura inviata, decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza;
  • a pubblicare a proprie spese una sola volta, entro 30 giorni, il dispositivo dell'ordinanza sui quotidiani nazionali "Il Corriere della Sera e Repubblica", con caratteri doppi rispetto a quelli utilizzati normalmente.


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