Data: 09/06/2018 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il religioso non sfugge alla revisione della patente dopo l'incidente stradale provocato a causa di una guida avventata, anche se non ha provocato danni a persone o cose. La sua qualità di uomo di chiesa, infatti, non rileva per cercare di sfuggire al nuovo esame di idoneità tecnica.

Lo ha chiarito il TAR Lazio, con la sentenza n. 5652/2018 (qui sotto allegata) sul ricorso di un parroco nei confronti del quale era stata disposta la revisione della patente di guida dopo che lo stesso aveva provocato un incidente stradale, senza provocare danni a persone o a cose.

La vicenda

La revisione mediante nuovo esame di idoneità tecnica gli era stata imposta dopo il fatto, essendogli contestata la violazione dell'art. 141 del Codice della Strada, commi 3 e 4, per aver condotto il veicolo a velocità inadeguata.

Ciononostante, il religioso contesta la decisione, in primis, in quanto il verbale non sarebbe stato redatto nell'immediatezza dell'incidente, bensì il giorno successivo, e, inoltre, rileva come non si sarebbero verificati danni all'infrastruttura stradale.

Ancora, ritiene che l'Autorità avrebbe sanzionato l'assenza di una velocità ritenuta "non commisurata" alle circostanze mentre l'incidente, avvenuto in autostrada (con limite, in caso di pioggia, di 100 km/h) avrebbe potuto essere frutto anche di aquaplaining o comunque di cause a lui non imputabili.

Infine, ritiene che la revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada sarebbe prevista per casi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, evenienza non ascrivibile al caso di specie.

La qualità di religioso non salva il prete dalla revisione della patente di guida

Doglianze non accolte dai giudici amministrativi secondo cui sussistono tutti i presupposti per l'adozione della misura revisoria assunta dalla M.C.T.C. in relazione ai fatti esposti.

In prima battuta, spiega il TAR, in materia di revisione della patente di guida per sospetta inidoneità, ex art. 128 C.d.S., le norme di riferimento non prevedono un tempo entro cui disporre la revisione della patente dal momento del verificarsi di fatti che fanno sorgere il dubbio dell'idoneità alla guida.

Inoltre, si tratta di un atto privo di finalità punitive e sanzionatorie, essendo finalizzato, nell'interesse pubblico, a evitare che la conduzione di autoveicoli sia affidata a soggetti incapaci o inidonei sicché esso non presuppone neppure l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico (che qui, peraltro, si è avverata, è stata sanzionata e ha visto il pagamento da parte del ricorrente) o di una disposizione penale o civile, ma può collegarsi a qualunque episodio.

Per tale ragione, conclude il Tribunale, "non rilevano nel senso propugnato dal ricorrente né la sua personale qualità di religioso, né la acclarata mancata assunzione di stupefacenti o di sostanze alcoliche, né l'altrettanto acclarata assenza di un eventuale deficit psichico, né, ancora, le difficili condizioni metereologiche e della viabilità".

Visti i superiori interessi legati alla sicurezza nella viabilità tutelati dall'art. 128 citato, il fatto oggettivo dell'incidente occorso, discrezionalmente valutato dall'Amministrazione, può dare luogo alla revisione.


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