Data: 10/06/2018 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Con l'emanazione del decreto legislativo numero 21/2018, nel nostro ordinamento penale sono state introdotte nuove fattispecie criminose, tra le quali anche quella di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (Leggi: "Il reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito").

Tale reato, al quale è dedicato il nuovo articolo 493-ter del codice penale, è stato inserito tra i delitti contro la fede pubblica, più in particolare tra quelli contro la falsità in atti, con alcune rilevanti conseguenze sulla punibilità del fatto contemplato nella norma che lo regolamenta.

Bene giuridico tutelato

La scelta del legislatore di non collocare il nuovo reato tra i delitti contro il patrimonio è connessa alla volontà di tutelare non tanto la sfera patrimoniale di coloro che fanno utilizzo delle carte di credito e di pagamento, quanto la fede pubblica derivante dall'utilizzo, nei rapporti economici, di strumenti che sostituiscono i contanti.

Punibili anche i familiari

Tra le conseguenze di una simile scelta se ne annovera anche una che non sta mancando di destare perplessità: la punibilità del figlio che commette il nuovo reato in danno del genitore.

Nel nostro ordinamento, infatti, esiste una norma che stabilisce che non è punibile chi ha commesso dei reati contro il patrimonio in danno:

  • del coniuge non legalmente separato;
  • di un ascendente;
  • di un discendente;
  • di un affine in linea retta;
  • dell'adottante;
  • dell'adottato;
  • del fratello o della sorella conviventi.

Si tratta dell'articolo 649 del codice penale che però, per sua espressa previsione, estende la propria operatività solo ai fatti previsti dal titolo dedicato ai reati contro il patrimonio, tra i quali, ad esempio, il furto, l'estorsione o la frode ma non, come visto, l'indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

Reato per il figlio

Di conseguenza, il figlio che si introduce in casa dei genitori e ruba del denaro dal loro portafoglio non è punibile mentre, attenendosi alla lettera della legge, il figlio che sottrae alla madre o al padre una carta di credito e la utilizza indebitamente può essere chiamato a rispondere dinanzi ai giudici. Ciò, nonostante sussista la medesima esigenza di tutelare le famiglie da ingerenze della giurisdizione penale nei loro equilibri interni, alle quali l'articolo 649 costituisce risposta.

Nulla esclude che la giurisprudenza o il legislatore stesso pongano rimedio a tale anomalia ma, per ora, la causa di non punibilità per fatti commessi in danno dei congiunti non deve ritenersi operante con riferimento alla nuova fattispecie delittuosa.

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