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Data: 13/06/2018 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Devono considerarsi ripetibili quei conferimenti, di tempo e denaro, con i quali l'ex fidanzata ha contribuito alla costruzione della casa nella quale avrebbe poi convissuto con il compagno. E ci� anche qualora quei conferimenti siano andati di fatto a integrare un bene che � entrato, per le regole che disciplinano i modi di acquisto della propriet�, nella propriet� esclusiva dell'ex partner. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 14732/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi su una vicenda originata dalla cessazione di una famiglia di fatto. La vicendaAd agire in giudizio era stata l'ex affinch� fosse altres� accertata la consistenza del patrimonio comune per dividerlo in parti uguali. In particolare, la donna rappresentava come tra lei e il compagno fosse intercorsa una lunga relazione sentimentale sfociata poi in una convivenza. Prima dell'instaurazione della convivenza, quando i due vivevano ancora separatamente ed erano semplicemente fidanzati, entrambi avevano contribuito con denaro e lavoro personale alla costruzione della loro futura casa di abitazione, eretta su un terreno appartenente al compagno e dunque divenuta di sua esclusiva propriet� stante il principio dell'accessione. Il partner, costituitosi in giudizio, oltre a rivendicare la sua propriet� sulla casa essendo suo il terreno, riteneva che le contribuzioni al menage familiare, in denaro o in lavoro, fossero state effettuate a titolo gratuito dalla ex e fossero irripetibili, poich� prestate in adempimento di un dovere morale e che pertanto nulla le doveva. La domanda di arricchimento senza causa promossa dall'attrice viene accolta in appello, con riguardo al contributo alla costruzione dell'abitazione: si ritengono non riconducibili nell'alveo delle obbligazioni naturali i conferimenti connessi alla realizzazione della casa i quali erano andati a totale vantaggio di uno due partner non essendovi all'epoca neppure un rapporto di convivenza tra i due, intervenuto solo in seguito. La Corte d'Appello rilevava come le consistenti dazioni andassero oltre la soglia di proporzionalit� e adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei partners. L'ex compagno avrebbe dunque dovuto restituire tutti i conferimenti in denaro per i quali si era raggiunta la prova e alla compagna andava riconosciuta anche una somma a titolo di indennit� per le ore di lavoro prestate negli anni per la costruzione della casa. Contro tale decisione agisce in Cassazione, in luogo dell'ex deceduto nelle more e in qualit� di sua erede, la donna che questi aveva sposato dopo il termine della precedente relazione, ma il suo ricorso viene respinto. Non solo per la Cassazione � corretto inquadrare la fattispecie nell'arricchimento senza causa e non nell'art. 936 c.c. (Opere fatte da un terzo con materiali propri), ma neppure pu� sostenersi che il fidanzamento in assenza di convivenza more uxorio non sia giusta causa di arricchimento nonostante la pacifica volontariet� del trasferimento di utilit� economiche. Arricchimento senza causa e convivenza more uxorioSi tratta, secondo gli Ermellini, di questioni non infrequenti, anche se non idoneamente disciplinate o risolte sul piano normativo, che concernono le conseguenze economiche dello scioglimento della famiglia di fatto, o comunque dei principi applicabili allorch� cessino rapporti sentimentali stabili, in relazione alla sorte delle spese sostenute in vista della futura convivenza. I principi da applicare sono stati espressi dalla giurisprudenza di legittimit� (Cass. n. 11330/2009) secondo cui l'azione generale di arricchimento ha come presupposto "la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa". Si ritiene possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, e travalicanti i limiti di proporzionalit� e di adeguatezza. Tuttavia, si puntualizza come, all'interno dell'azione di indebito arricchimento, "la volontariet� del conferimento sia idonea a escludere il diritto alla ripetizione di quanto spontaneamente pagato in quanto essa � spontaneamente indirizzata ad avvantaggiare il soggetto in cui favore viene effettuato il conferimento, ovvero in quanto essa sia una volontaria attribuzione patrimoniale a fondo perduto in favore di una determinata persona, che il conferente intende sostenere o aiutare economicamente in una sua attivit� o iniziativa, o esigenza". Ripetibili i contributi prestati dal partner per costruire la casa in cui la coppia avrebbe convissutoNel caso di specie, il conferimento di denaro e del proprio tempo libero, impegnato in ore di lavoro per la costruzione della casa che doveva essere la dimora comune, � stato senz'altro volontario da parte della ex ed effettuato peraltro quando essa ancora non era convivente, ma proprio in vista della instaurazione della futura convivenza. Tuttavia, sottolineano i giudici, questo non � stato effettuato dalla donna in favore esclusivo del partner, per aiutarlo a costruire la sua casa, bens� in favore ed in vista della costruzione di un futuro comune, cio� per costruire un immobile che poi avrebbero goduto insieme, all'interno del loro rapporto. E ci� di certo non viene meno per il fatto che, in ragione del principio dell'accessione, quel conferimento sia andato di fatto a integrare un bene entrato nella propriet� esclusiva dell'ex partner, poich� la volontariet� resta indirizzata alla formazione e poi alla fruizione comune di un bene. Quindi, sciolto il rapporto sentimentale e accantonato il progetto stesso di vita in comune, al convivente che non si � preventivamente tutelato in alcun modo non potr� essere riconosciuta la compropriet� del bene che ha collaborato a costruire con il suo apporto economico e lavorativo, ma questi "avr� diritto a recuperare il denaro che ha versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente, per quella determinata finalit�, in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento". Pertanto, i contributi, in lavoro o in natura, volontariamente prestati dal partner di una relazione personale per la realizzazione della casa comunque non sono prestati a vantaggio esclusivo dell'altro partner e pertanto non sono sottratti alla operativit� del principio della ripetizione di indebito. L'applicabilit� della disciplina dell'art. 2041 c.c. non � esclusa neppure dal richiamo al principio delle obbligazioni naturali: poich� i due all'epoca erano solo fidanzati, tali prestazioni esulano dall'adempimento di obbligazioni inerenti al rapporto di convivenza. In pi�, la sentenza impugnata ha rilevato come i conferimenti in denaro e in lavoro per la costruzione della casa comune fossero ben superiori al normale tenore di vita della donna, operaia, proprio perch� finalizzati non ad una liberalit� e non al normale contributo alle spese ordinarie della convivenza, ma a realizzare quella che avrebbe dovuto essere la casa della coppia. I conferimenti effettuati si collocherebbero quindi comunque al di sopra della soglia che il giudice di merito deve individuare nel rispetto dei principi di proporzionalit� ed adeguatezza (cfr. Cass. n. 1266/2016). |
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