Data: 13/06/2018 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Devono considerarsi ripetibili quei conferimenti, di tempo e denaro, con i quali l'ex fidanzata ha contribuito alla costruzione della casa nella quale avrebbe poi convissuto con il compagno. E ci� anche qualora quei conferimenti siano andati di fatto a integrare un bene che � entrato, per le regole che disciplinano i modi di acquisto della propriet�, nella propriet� esclusiva dell'ex partner.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 14732/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi su una vicenda originata dalla cessazione di una famiglia di fatto.

La vicenda

Ad agire in giudizio era stata l'ex affinch� fosse altres� accertata la consistenza del patrimonio comune per dividerlo in parti uguali. In particolare, la donna rappresentava come tra lei e il compagno fosse intercorsa una lunga relazione sentimentale sfociata poi in una convivenza.

Prima dell'instaurazione della convivenza, quando i due vivevano ancora separatamente ed erano semplicemente fidanzati, entrambi avevano contribuito con denaro e lavoro personale alla costruzione della loro futura casa di abitazione, eretta su un terreno appartenente al compagno e dunque divenuta di sua esclusiva propriet� stante il principio dell'accessione.

Il partner, costituitosi in giudizio, oltre a rivendicare la sua propriet� sulla casa essendo suo il terreno, riteneva che le contribuzioni al menage familiare, in denaro o in lavoro, fossero state effettuate a titolo gratuito dalla ex e fossero irripetibili, poich� prestate in adempimento di un dovere morale e che pertanto nulla le doveva.

La domanda di arricchimento senza causa promossa dall'attrice viene accolta in appello, con riguardo al contributo alla costruzione dell'abitazione: si ritengono non riconducibili nell'alveo delle obbligazioni naturali i conferimenti connessi alla realizzazione della casa i quali erano andati a totale vantaggio di uno due partner non essendovi all'epoca neppure un rapporto di convivenza tra i due, intervenuto solo in seguito.

La Corte d'Appello rilevava come le consistenti dazioni andassero oltre la soglia di proporzionalit� e adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei partners. L'ex compagno avrebbe dunque dovuto restituire tutti i conferimenti in denaro per i quali si era raggiunta la prova e alla compagna andava riconosciuta anche una somma a titolo di indennit� per le ore di lavoro prestate negli anni per la costruzione della casa.

Contro tale decisione agisce in Cassazione, in luogo dell'ex deceduto nelle more e in qualit� di sua erede, la donna che questi aveva sposato dopo il termine della precedente relazione, ma il suo ricorso viene respinto.

Non solo per la Cassazione � corretto inquadrare la fattispecie nell'arricchimento senza causa e non nell'art. 936 c.c. (Opere fatte da un terzo con materiali propri), ma neppure pu� sostenersi che il fidanzamento in assenza di convivenza more uxorio non sia giusta causa di arricchimento nonostante la pacifica volontariet� del trasferimento di utilit� economiche.

Arricchimento senza causa e convivenza more uxorio

Si tratta, secondo gli Ermellini, di questioni non infrequenti, anche se non idoneamente disciplinate o risolte sul piano normativo, che concernono le conseguenze economiche dello scioglimento della famiglia di fatto, o comunque dei principi applicabili allorch� cessino rapporti sentimentali stabili, in relazione alla sorte delle spese sostenute in vista della futura convivenza.
I principi da applicare sono stati espressi dalla giurisprudenza di legittimit� (Cass. n. 11330/2009) secondo cui l'azione generale di arricchimento ha come presupposto "la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa".
Si ritiene possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, e travalicanti i limiti di proporzionalit� e di adeguatezza.
Tuttavia, si puntualizza come, all'interno dell'azione di indebito arricchimento, "la volontariet� del conferimento sia idonea a escludere il diritto alla ripetizione di quanto spontaneamente pagato in quanto essa � spontaneamente indirizzata ad avvantaggiare il soggetto in cui favore viene effettuato il conferimento, ovvero in quanto essa sia una volontaria attribuzione patrimoniale a fondo perduto in favore di una determinata persona, che il conferente intende sostenere o aiutare economicamente in una sua attivit� o iniziativa, o esigenza".

Ripetibili i contributi prestati dal partner per costruire la casa in cui la coppia avrebbe convissuto

Nel caso di specie, il conferimento di denaro e del proprio tempo libero, impegnato in ore di lavoro per la costruzione della casa che doveva essere la dimora comune,stato senz'altro volontario da parte della ex ed effettuato peraltro quando essa ancora non era convivente, ma proprio in vista della instaurazione della futura convivenza.

Tuttavia, sottolineano i giudici, questo non � stato effettuato dalla donna in favore esclusivo del partner, per aiutarlo a costruire la sua casa, bens� in favore ed in vista della costruzione di un futuro comune, cio� per costruire un immobile che poi avrebbero goduto insieme, all'interno del loro rapporto.

E ci� di certo non viene meno per il fatto che, in ragione del principio dell'accessione, quel conferimento sia andato di fatto a integrare un bene entrato nella propriet� esclusiva dell'ex partner, poich� la volontariet� resta indirizzata alla formazione e poi alla fruizione comune di un bene.

Quindi, sciolto il rapporto sentimentale e accantonato il progetto stesso di vita in comune, al convivente che non si � preventivamente tutelato in alcun modo non potr� essere riconosciuta la compropriet� del bene che ha collaborato a costruire con il suo apporto economico e lavorativo, ma questi "avr� diritto a recuperare il denaro che ha versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente, per quella determinata finalit�, in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento".

Pertanto, i contributi, in lavoro o in natura, volontariamente prestati dal partner di una relazione personale per la realizzazione della casa comunque non sono prestati a vantaggio esclusivo dell'altro partner e pertanto non sono sottratti alla operativit� del principio della ripetizione di indebito.

L'applicabilit� della disciplina dell'art. 2041 c.c. non � esclusa neppure dal richiamo al principio delle obbligazioni naturali: poich� i due all'epoca erano solo fidanzati, tali prestazioni esulano dall'adempimento di obbligazioni inerenti al rapporto di convivenza.

In pi�, la sentenza impugnata ha rilevato come i conferimenti in denaro e in lavoro per la costruzione della casa comune fossero ben superiori al normale tenore di vita della donna, operaia, proprio perch� finalizzati non ad una liberalit� e non al normale contributo alle spese ordinarie della convivenza, ma a realizzare quella che avrebbe dovuto essere la casa della coppia.

I conferimenti effettuati si collocherebbero quindi comunque al di sopra della soglia che il giudice di merito deve individuare nel rispetto dei principi di proporzionalit� ed adeguatezza (cfr. Cass. n. 1266/2016).


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