Data: 12/06/2018 15:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Un Caporal Maggiore Capo dell'Esercito decide di ricorrere contro il rigetto dell'Amministrazione della sua richiesta di trasferimento temporaneo ai sensi della legge 104/92, per poter assistere un congiunto disabile con gravit� al 100%.
Come mai il datore emette il diniego?
Ebbene, pare che i reparti dislocati nelle sedi richieste dal militare, ossia in tutta la regione, non prevedano posizioni organiche nell'incarico posseduto dall'interessato.
La cosa da sottolineare per� � che il rigetto, tra i vari motivi, non da alcun valore al fatto che il militare abbia (prima della presentazione dell'istanza e con la finalit� di creare quelle condizioni favorevoli per una miglior valutazione della domanda), manifestato chiaramente la propria volont� di cambiare incarico con un qualsiasi altro impiego previsto in una delle qualsiasi sedi per le quali aveva chiesto trasferimento e assegnazione.

La soluzione in causa

E' favorevole al ricorrente militare e, tra l'altro, non viene neppure appellata dal Ministero della Difesa (Tar Friuli Venezia Giulia, sent. n. 274 pubblicata il 3 agosto 2017).
I giudici non hanno problemi nel dichiarare che il rigetto si scontra con quanto dichiarato dal ricorrente con l'apposita antecedente istanza finalizzata ad ottenere il cambio incarico, rinunciando alla sua specializzazione pur di ottenere l'assegnazione ad uno dei reparti per i quali risulta una vacanza organica presso un Ente dislocato in sede, oppure in una qualsiasi sede di servizio che per la breve distanza dalla propria abitazione permette all'interessato di adempiere all'assistenza familiare.

I perch� del ricorso vincente

Fatte le premesse sopra illustrate, passiamo ora per praticit� ad elencare i motivi per cui � stato possibile accogliere questa domanda in giudizio:
1) la rinuncia all'incarico � stata comunicata tempestivamente ed anticipata nella nota di riscontro ai motivi ostativi,
2) la dichiarazione di cambio incarico � stata omniacomprensiva, cio� riferita a qualsiasi nuovo incarico per il quale risultasse vacanza organica,
3) il Ministero non ha valutato in alcun modo questa disponibilit� del proprio dipendente,
4) il militare ha dimostrato la specifica condizione di gravit� del familiare da assistere,
5) la patologia del familiare � soggetta ad aggravamento,
6) le difficolt� anche psicologiche che questa grave situazione determina sul familiare costretto dalla propria situazione lavorativa spiegano che lui non pu� essere di aiuto quando questo � realmente necessario,
7) la situazione familiare cos� complicata ha spinto il dipendente a rinunciare all'incarico corrispondente alla specializzazione acquisita, senza che questo fatto sia stato degnato di una minima considerazione e/o motivazione.

Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com

Tutte le notizie