Data: 22/06/2018 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Perch� il divieto di detenzione? E' la domanda che molte persone appartenenti all'universo armiero si pongono nel momento in cui viene loro notificato un decreto di questo tipo.
Alla base potrebbero esserci diversi motivi, uno tra questi � il caso ricorrente della proposta negativa dei Carabinieri secondo cui l'interessato � stato deferito all'A.G. per l'ipotesi di reato di omessa ripetizione della denuncia di armi e munizioni in seguito alla variazione del luogo di detenzione delle stesse: tanto depone, a giudizio dell'autorit�, per la mancanza dei necessari requisiti per la regolare detenzione delle armi, non offrendo la necessaria affidabilit� per escluderne eventuali abusi.
Parte dunque l'iniziativa del Prefetto e si arriva al tanto odiato divieto.

Cosa fare?

In una situazione come quella prospettata il consiglio � di muoversi, e subito.
Per esempio decidendo per tempo di fare ricorso, soprattutto se si ritiene di avere valide ragioni per potersi opporre con un margine di credibilit� davanti il Tribunale competente, margine basato sulla fondatezza delle proprie argomentazioni.
Si perch� il giudice amministrativo, a dispetto di quanto si possa pensare in ordine ad eventuali e sempre possibili rigetti della domanda, � un magistrato altamente preparato in grado di ben discernere e valutare ogni singolo caso a lui sottoposto: per questo motivo, avendo le giuste motivazioni, � meglio rivolgersi con fiducia alla giustizia ed attendere il verdetto del primo grado.
Ebbene, motivazioni significative da far valere potrebbero essere quelle riferite al fatto che l'interessato ha sempre formalizzato la denuncia di trasferimento armi e che in quell'unico episodio sotto osservazione si � trattato di una semplice dimenticanza; inoltre che si � trattato di una semplice contravvenzione soggetta ad oblazione, magari con procedimento estinto; infine che ha sempre avuto il rinnovo del porto d'armi e che non ha mai abusato delle stesse in decenni di detenzione.

Quale risposta aspettarsi dal giudice?

Bisogna aspettarsi una risposta favorevole, basata sull'orientamento assunto dal Consiglio di Stato nell'ultimo periodo.
La Terza Sezione del C.d.S. ha dato una bella spolverata alle vecchie sentenze ed ha profilato, grazie ad alcune pronuncie dal 2016 in avanti, una linea evolutiva in materia di armi.
Questi i principi di diritto che pi� possono interessare le tante persone che si trovano a fronteggiare questo problema:
principio uno: le licenze di porto d'armi sono precluse nei confronti di chi sia stato condannato per i delitti commessi con violenza contro le persone, o per furto, rapina, estorsione ecc.;
principio due: l'autorit� non deve disporre senz'altro la revoca della licenza, ma pu� valutare le circostanze per esercitare il suo potere discrezionale qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria in luogo della reclusione, o abbia escluso la punibilit� per tenuit� del fatto ex art. 131 bis c.p., in caso di commissione di un reato di per se' ostativo al rilascio o al mantenimento di licenze di portare armi.
Pertanto, di fronte a questo, se in un caso concreto il provvedimento non si riferisce ad alcuna condanna emessa a carico del ricorrente ma al suo solo deferimento all'A.G. per omessa denuncia del luogo di detenzione armi a seguito di variazione dello stesso; inoltre la situazione costituisce semplice ipotesi contravvenzionale e il ricorrente in seguito ha fruito dell'applicazione dell'oblazione speciale ex art. 162 bis c.p. ed ha ottenuto l'estinzione del reato, oltre al fatto non secondario che l'amministrazione ha sempre saputo e conosciuto la nuova residenza e il preciso luogo di detenzione armi in quanto ha rinnovato per molti anni la licenza, il giudizio di inaffidabilit� alla fine sar� dichiarato illegittimo.
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