Data: 17/06/2018 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15204/2018 (sotto allegata) precisa che, il CTU operando nell'interesse della giustizia, con mandato neutrale, dopo aver chiesto inutilmente il quantum dovuto, pu� esigere il pagamento solidale del suo compenso alle parti, senza che rilevi la ripartizione di questa voce di spesa contenuta nel provvedimento definitivo.

La vicenda processuale

In una causa di risarcimento danni da sinistro stradale RCA il Tribunale rigetta le domande di parte attrice avverso le quali propongono impugnazione nanti Corte d'Appello che per� respinge il gravame. Gli attori soccombenti nei primi due gradi di giudizio avanzavano a questo punto ricorso in Cassazione, anche per il seguente motivo: violazione e falsa applicazione dell'articolo 168 d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, considerato che "il Tribunale avrebbe dovuto compensare almeno le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio: il giudice d'appello ha ritenuto che non vi fossero ragioni di compensazione per la totale soccombenza degli attori, avendo questi gi� ricevuto tutto quanto era loro dovuto prima di avviare la causa. Invece - affermano i ricorrenti - non sarebbe cos� per le spese di accertamento tecnico."

Spese del CTU: la responsabilit� � solidale

Secondo la Corte di Cassazione per� "Il motivo � palesemente infondato: esso invoca giurisprudenza non pertinente con la compensazione, e che anzi afferma l'esistenza della responsabilit� solidale delle parti rispetto al consulente (Cass. sez. 1, 12 novembre 2015 n. 23133 - per cui "il consulente tecnico d'ufficio che abbia inutilmente chiesto il dovuto in base al decreto di liquidazione provvisoria del compenso pu� esigerne il pagamento solidale dalle parti a prescindere dalla diversa ripartizione della spesa contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio, in quanto - salvi i rapporti interni tra le parti - l'ausiliare opera nell'interesse della giustizia in virt� di un mandato neutrale."). Non si vede, pertanto, in base a quale ragione il giudice d'appello, a fronte di una completa soccombenza, abbia violato le norme per non avere disposto la compensazione."


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