Data: 22/06/2018 16:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Prima di addentrarci nell'aspetto specifico relativo all'applicabilit� dell'art. 42 bis d. lgs. n. 151/01 al mondo militare, vale la pena ricordare la regola di fondo che disciplina l'istituto, ideato per una pi� efficace protezione della famiglia con prole.
Il genitore con figli minori fino a tre anni di et� dipendente di amministrazioni pubbliche pu� essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivit� lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso va motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali; l'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

Anche le Forze Armate e di Polizia beneficiano della norma

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Il solco giurisprudenziale, specie amministrativo, ormai � tracciato: una lettura estensiva dell'art. 1493 del codice ordinamento militare ci dice che la disposizione dell'art. 42 bis vale anche per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia.
La portata di questo particolare istituto � stata analizzata mediante il paziente lavoro interpretativo della magistratura amministrativa di primo e secondo grado, giungendo a ripetute affermazioni del criterio in diverse sentenze che hanno chiuso favorevolmente i processi a favore dei militari ricorrenti, i quali si erano visti negare il beneficio.

In che cosa consiste il beneficio

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L'art. 42 bis da la possibilit� al pubblico dipendente, con un figlio di et� inferiore a tre anni, di chiedere l'assegnazione ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivit� lavorativa.
C'� sempre stato un acceso dibattito sulla natura di questo beneficio; la discussione in dottrina si � sviluppata sulla possibilit� di etichettarlo come un vero e proprio diritto del dipendente.
Diciamo che, anche dopo la novella operata dall'art. 14 co. 7 L. n. 124/2015, esso non costituisce un diritto incondizionato, ma rimane rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell'amministrazione (militare) ed � soggetto ad una doppia condizione: la disposizione lo consente subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.

Come superare i motivi ostativi dell'amministrazione

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Dopo la modifica del 2015 dell'art. 42 bis D. Lgs. 151/01, non � consentito che le semplici difficolt� organizzative dell'amministrazione (carenza di organico) rappresentino motivi ostativi al riconoscimento del beneficio.
Infatti l'istituto � stato introdotto per una pi� efficace tutela dei minori: si tratta in pratica di una norma che fa da schermo e protezione a valori essenziali di respiro costituzionale, per cui eventuali limitazioni o restrizioni nella relativa applicazione vanno espressamente e congruamente motivate.
Anzi, di pi�: il dissenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o ad esigenze eccezionali, comprovanti l'indispensabilit� e/o l'insostituibilit� delle funzioni svolte dal dipendente per le esigenze organizzative dell'amministrazione (che ne risentirebbe, teoricamente, fino ad arrivare ad un vero e proprio pregiudizio).
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