Data: 25/03/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
In definitiva il riferimento alla reversibilit� contenuto nel comma 43, prima della modifica ricordata, deve intendersi come fatto solo a quella connessa alla titolarit� del dante causa di trattamento derivante, per quel che riguarda il caso di specie, da infortunio o malattia professionale che abbia altres� comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL. In pratica la pi� veritiera interpretazione dell'art. 1 - comma 43 -della legge 335/1995, nei termini fin qui esplicitati, coincide con il portato normativo risultante dalla revisione operata dall'art. 73 della legge 388/2000 che, come si � gi� ricordato introducendo queste considerazioni, nell'elidere il trattamento di reversibilit� dalle previsioni del divieto di cumulo, ha lasciato i due trattamenti previdenziali, ossia la pensione di inabilit� e l'assegno ordinario, che, in ipotesi, possono avere la stessa matrice causale. LaPrevidenza.it, 03/03/2006 Corte dei Conti Toscana, Sentenza 1.2.2006 n� 12
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