|
Data: 20/06/2018 11:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Il testamento congiuntivo, redatto da due soggetti su un'unica scheda testamentaria a favore di un terzo o reciproco è nullo perché non assicura a ciascun testatore il diritto di revoca, in quanto condizionata dal consenso dell'altro. La legge tuttavia, come confermato dalla Cassazione, non vieta il testamento a favore di un terzo o corrispettivo, se redatto in due atti testamentari distinti. Le parti possono essere ritenute responsabili di violare i patti successori, se i testamenti sono il frutto di un accordo. Indice:
Testamento congiuntivo: cos'è[Torna su]
La definizione di testamento congiuntivo è ricavabile implicitamente dalla formulazione dell'art. 589 c.c. secondo il quale: "Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca." Dalla norma si evince che:
Testamento congiuntivo: è valido?[Torna su]
L'art. 589 c.c. sancisce che l'invalidità del testamento congiuntivo e reciproco se le volontà sono contenute nella medesima scheda testamentaria. Il divieto è previsto perché deve essere assicurata a ciascun testatore la possibilità di revocare le proprie volontà, diritto che, in entrambi i casi enunciati è condizionato dal consenso dell'altro. Il discorso cambia se i due soggetti redigono due atti distinti con cui dispongono del loro patrimonio:
Testamenti corrispettivi: per la Cassazione sono validi[Torna su]
La validità dei testamenti corrispettivi contenuti in schede testamentarie separate è confermata dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 20162/2015 secondo la quale: "… in tema di successioni testamentarie, l'art. 589 c.c., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 c.c., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto. Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo (Cass. 5-4-2012 n. 5508). È da escludere, pertanto, che due testamenti, fatti da due testatori, ciascuno in favore dell'altro, possano essere considerati un testamento congiuntivo reciproco (Cass. 18-7-1959 n. 2364)." |
|