Data: 20/06/2018 19:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – In tema di responsabilità medico-chirurgica, l'accertamento giudiziale dei fatti non può prescindere dalle conoscenze tecniche specialistiche, che sono necessarie sia per comprendere gli eventi per i quali è causa, sia per la loro stessa rilevabilità.

Tale circostanza conferisce alla CTU il ruolo di fonte oggettiva di prova posto che, come si legge nella sentenza numero 15745/2018 della Corte di cassazione qui sotto allegata, "il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi".

Nuovi profili di inadeguatezza della prestazione

Nella stessa pronuncia la Cassazione si è anche interessata dell'utilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo che sconfini dai limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri conferiti dalla legge al consulente. La Corte, a tal proposito, ha in particolare chiarito che, in ipotesi di sconfinamento, l'accertamento è comunque utilizzabile e liberamente apprezzabile dal giudice se non vi è stata violazione del contraddittorio e le parti hanno effettivamente partecipato all'ATP anche nei punti esorbitanti l'incarico.

Utilizzabilità dell'ATP

I giudici hanno infine precisato che, nei giudizi di risarcimento del danno derivato da colpa medica, la circostanza che l'attore, nell'atto introduttivo, abbia allegato che l'errore sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico e poi, nel concludere, alleghi che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza post-operatoria, non costituisce un inammissibile mutamento della domanda ma una semplice emendatio libelli.


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