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Data: 23/07/2002 - Autore: Roberto Cataldi
Qualora il giudice civile abbia omesso di pronunciarsi su una delle domande la parte ha la facoltà non solo di far valere tale omissione in sede di gravame ma anche di rinunciare alla domanda per poi riproporla in autonomo giudizio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sentenza n.8327 dell'11 giugno 2002) precisando che detta rinuncia ?costituisce espressione della facoltà della parte di modificare la domanda precedentemente formulata e si distingue sia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che va espressa nelle forme di cui all'art. 306 c.p.c. e richiede l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto controverso?.
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