Data: 21/06/2018 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Se il matrimonio finisce per volere di uno solo dei coniugi, chi subisce questa decisione può opporsi? Si, a condizione che durante o dopo la separazione vi sia stata una riconciliazione seria e duratura in grado d'interrompere i termini richiesti per procedere con il divorzio. Se poi, nonostante la buona volontà, la riconciliazione fallisce, si deve ricominciare tutto daccapo.


Dopo la separazione divorzio o riconciliazione?

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Dopo la separazione, non è detto che i coniugi decidano di comune accordo di divorziare. Questo perché, mentre la separazione si limita a sospendere gli effetti del matrimonio, il divorzio lo scioglie definitamente. E' quindi possibile che, proprio alla fine di un periodo più o meno lungo di separazione, uno dei due coniugi abbia dei ripensamenti e desideri rimettere in piedi il matrimonio.

Quando il coniuge in disaccordo può opporsi al divorzio?

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La legge stabilisce che, per procedere con il divorzio, dopo:

  • la separazione consensuale, devono decorrere sei mesi dalla convalida dell'accordo dei coniugi;
  • la separazione giudiziale, è invece necessario il decorso di un anno dall'udienza in cui il Presidente ha emesso i provvedimenti provvisori in attesa della sentenza definitiva.

Per procedere al divorzio è necessario inoltre che durante i termini suddetti i coniugi non si siano riconciliati, poiché questo evento ne interrompe il decorso, consentendo al coniuge in disaccordo di opporsi alla fine del matrimonio. L'opposizione, se non ha il potere d'impedire all'altro d'intraprendere la causa di divorzio, può essere fatta valere durante il procedimento, fornendo la prova di tutti gli elementi oggettivi, diretti ed esteriori dai quali si desume la "comune" intenzione di ripristinare la comunione di vita.

Riconciliazione espressa e tacita durante o dopo la separazione

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Detto questo quando e come si realizza la riconciliazione tra coniugi?

  • La riconciliazione che si verifica durante la causa di separazione è espressa, se risulta dal verbale di conciliazione, tacita se si desume dai comportamenti delle parti, che ad esempio abbandonano il procedimento.
  • I coniugi possono decidere di riconciliarsi anche dopo l'omologa dell'accordo o successivamente alla sentenza di separazione. Anche in questo caso la riconciliazione è tacita se i coniugi tengono un comportamento assolutamente incompatibile con lo status di separati (ripristino della convivenza e dei rapporti affettivi), espressa se dichiarano in un atto scritto di voler tornare a vivere insieme, nel rispetto dei doveri che questa scelta comporta.

Non è sufficiente infatti riprendere la convivenza temporaneamente o avere saltuari rapporti sessuali, affinché la riconciliazione sia rilevante giuridicamente, ma è necessario ripristinare un'unione seria e duratura.

E se la riconciliazione fallisce?

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Può capitare che nonostante gli sforzi dei coniugi la relazione, dopo un serio e responsabile periodo di riconciliazione naufraghi di nuovo. In questo caso non è possibile recuperare nulla di quanto fatto in precedenza. I coniugi devono infatti ricominciare tutto daccapo, avviando eventualmente una nuova procedura separazione, in cui il giudice non è vincolato a confermare le condizioni personali ed economiche di quella precedente, sia essa giudiziale o consensuale.


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