Data: 22/06/2018 10:41:00 - Autore: VV AA

Il Tribunale di Verona con la sentenza n. 327/2018 ha fatto proprio l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale, salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (cfr., ex multis, ord. Cass. n. 3145/2013; Cass. Sez. Lav., n. 23360/2016; Cass. Sez. Lav., n. 17370/2016; Cass. Sez. Lav., n. 17643/2016).

La Cassazione ha poi specificato che, anche prescindendo dall'esistenza del requisito della natura commerciale dell'attività imprenditoriale, la qualità di socio accomandatario o comunque illimitatamente responsabile non è di per sé presupposto per l'iscrizione nella gestione commercianti, in quanto deve essere sempre dimostrata la partecipazione del socio all'attività imprenditoriale con carattere di abitualità e prevalenza.

La vicenda

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso l'avviso di addebito con il quale l'Inps gli aveva richiesto il pagamento di contributi e somme aggiuntive dovuti per l'assicurazione obbligatoria nella gestione speciale commerciante per un certo periodo di tempo.

Ad avviso dell'INPS il ricorrente era tenuto a versare detti contributi in quanto socio di una s.r.l. svolgente attività imprenditoriale di natura commerciale, alla quale partecipava con continuità e prevalenza; secondo l'opponente, invece, la società in questione si limitava solo a gestire un immobile di proprietà concesso in locazione a terzi e a percepirne i relativi canoni, inoltre egli non svolgeva attività nell'impresa con carattere di abitualità e di prevalenza e pertanto non sussistevano i requisiti in presenza dei quali sorge ex lege l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e al pagamento della relativa contribuzione.

La natura commerciale dell'attività di impresa

Il Tribunale di Verona ha accolto il ricorso e dichiarato che l'opponente non è tenuto a pagare le somme richieste dall'Inps con l'avviso di addebito opposto, posto che, affinché sorga l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, è necessaria non solo la qualità di socio accomandatario ma anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova, gravante sull'istituto assicuratore, nel caso di specie non è stata fornita dall'INPS.

Invero l'Inps non ha dimostrato la natura commerciale dell'attività svolta dalla società, la quale si limitava alla gestione di un immobile di proprietà, concedendolo in locazione a terzi e riscuotendone i canoni, in maniera non dissimile da quanto verrebbe fatto nel caso in cui la proprietà fosse in capo ad una o più persone fisiche, e pertanto non qualificabile di per sé come attività commerciale, così come non ha dimostrato la natura abituale e prevalente dell'attività prestata dal socio nella società.

Dott.ssa Veronica Foroni

giuridica.net

Scarica la sentenza n. 327/2018 del Tribunale di Verona


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