Data: 22/06/2018 10:41:00 - Autore: VV AA

Il Tribunale di Verona con la sentenza n. 327/2018 ha fatto proprio l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'attivit� di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attivit� d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una societ� commerciale, salvo che si dia prova che costituisca attivit� commerciale di intermediazione immobiliare (cfr., ex multis, ord. Cass. n. 3145/2013; Cass. Sez. Lav., n. 23360/2016; Cass. Sez. Lav., n. 17370/2016; Cass. Sez. Lav., n. 17643/2016).

La Cassazione ha poi specificato che, anche prescindendo dall'esistenza del requisito della natura commerciale dell'attivit� imprenditoriale, la qualit� di socio accomandatario o comunque illimitatamente responsabile non � di per s� presupposto per l'iscrizione nella gestione commercianti, in quanto deve essere sempre dimostrata la partecipazione del socio all'attivit� imprenditoriale con carattere di abitualit� e prevalenza.

La vicenda

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso l'avviso di addebito con il quale l'Inps gli aveva richiesto il pagamento di contributi e somme aggiuntive dovuti per l'assicurazione obbligatoria nella gestione speciale commerciante per un certo periodo di tempo.

Ad avviso dell'INPS il ricorrente era tenuto a versare detti contributi in quanto socio di una s.r.l. svolgente attivit� imprenditoriale di natura commerciale, alla quale partecipava con continuit� e prevalenza; secondo l'opponente, invece, la societ� in questione si limitava solo a gestire un immobile di propriet� concesso in locazione a terzi e a percepirne i relativi canoni, inoltre egli non svolgeva attivit� nell'impresa con carattere di abitualit� e di prevalenza e pertanto non sussistevano i requisiti in presenza dei quali sorge ex lege l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivit� commerciali e al pagamento della relativa contribuzione.

La natura commerciale dell'attivit� di impresa

Il Tribunale di Verona ha accolto il ricorso e dichiarato che l'opponente non � tenuto a pagare le somme richieste dall'Inps con l'avviso di addebito opposto, posto che, affinch� sorga l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivit� commerciali, � necessaria non solo la qualit� di socio accomandatario ma anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualit� e prevalenza, la cui prova, gravante sull'istituto assicuratore, nel caso di specie non � stata fornita dall'INPS.

Invero l'Inps non ha dimostrato la natura commerciale dell'attivit� svolta dalla societ�, la quale si limitava alla gestione di un immobile di propriet�, concedendolo in locazione a terzi e riscuotendone i canoni, in maniera non dissimile da quanto verrebbe fatto nel caso in cui la propriet� fosse in capo ad una o pi� persone fisiche, e pertanto non qualificabile di per s� come attivit� commerciale, cos� come non ha dimostrato la natura abituale e prevalente dell'attivit� prestata dal socio nella societ�.

Dott.ssa Veronica Foroni

giuridica.net

Scarica la sentenza n. 327/2018 del Tribunale di Verona


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