Data: 23/06/2018 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La negligenza dell'avvocato non è una causa ostativa al pagamento dei suoi compensi, dal quale il cliente può essere esentato solo se dà la prova che il comportamento del legale gli ha cagionato un danno.

Infatti, come ricordato nell'ordinanza numero 16342/2018 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), "nell'azione civile di risarcimento del danno l'affermazione di responsabilità non può essere disgiunta dall'accertamento della determinazione di un effettivo danno", la cui prova grava sull'attore.

La regola del "più probabile che non"

Più precisamente, quando (come nel caso deciso dalla Corte) la causa abbia ad oggetto la responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività dalla quale sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, tanto l'accertamento del nesso di causalità tra l'omissione e il danno, quanto l'accertamento del nesso di causalità tra il danno e le conseguenze dannose risarcibili devono essere eseguiti secondo la regola del "più probabile che non".

Il giudizio prognostico è l'unico possibile

Del resto, l'evento lamentato dal cliente in casi come questo non si verifica proprio a causa dell'omissione e, di conseguenza, non può essere accertato che tramite un giudizio prognostico sull'esito che l'attività professionale omessa avrebbe potuto avere.

Insomma: se non c'è un danno effettivo, anche l'avvocato negligente deve essere pagato.


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