Data: 22/06/2018 18:10:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Un credito d'imposta fino a 500mila per le PMI che intendono quotarsi in borsa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020: saranno a carico dello Stato per il 50% i costi di una serie di attività di consulenza riguardanti, ad esempio la fase iniziale del processo di quotazione a esso finalizzate, nonché quelle relative all'ammissione e al collocamento presso gli investitori delle azioni, nonché attività professionali riguardanti questioni legali, fiscali, contrattualistiche e legate alla due diligence.
Vediamo in cosa consiste e come fare domanda:

Credito d'imposta per chi si quota in borsa: il decreto

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È stato il decreto del 23 aprile 2018 (qui sotto allegato) del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 139/2018 a fissare "Modalità e criteri di concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI".

Il decreto va ad attuare quanto stabilito dall'art. 1, commi da 89 a 92, della manovra di bilancio (L. n. 205/2017) che aveva istituito un credito d'imposta per le piccole e medie imprese che, a seguito dell'entrata in vigore della stessa legge, avrebbero iniziato una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione.

Il provvedimento di MISE e MEF, pertanto, va a disciplinare criteri e modalità affinché sia riconosciuto alle PMI il credito d'imposta per i costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in borsa.

Come funziona il credito d'imposta per le pmi

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Il credito d'imposta potrà essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti per una serie di attività a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.
Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (cfr. d.lgs. n. 241/1997, art. 17) e non concorrerà alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Credito d'imposta: le imprese beneficiarie

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Dell'agevolazione, precisa il decreto potranno beneficiare le PMI che, alla data di presentazione della domanda, saranno costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese e che operino nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli.
Si tratta delle imprese che abbiano un numero di dipendenti (Unità lavorative-anno) compresi tra 10 e 250 e un fatturato annuo tra 2 e 50 milioni di euro oppure un totale annuo di bilancio compreso tra 2 e 43 milioni di euro.

Le imprese dovranno poi essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, non dovranno trovarsi in condizioni di difficoltà e neppure dovranno rientrate tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione Europea.

Ancora, per ottenere il beneficio, le PMI dovranno aver sostenuto a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione l'ammissione alla quotazione.

Quali attività sono coperte dal credito d'imposta?

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I costi ammissibili al credito d'imposta sono quelli relativi alle seguenti attività di consulenza:
- attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e a esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche (cfr. art. 3, comma 1, nn. 34 e 35, del regolamento UE n. 596/2014);
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione, quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, disamina del prospetto informativo o documento di ammissione, due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Per la determinazione del credito d'imposta saranno ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento di tali attività e prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridice, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari (es. consulenza fiscale o legale, oppure pubblicità).
L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Credito d'imposta PMI: come fare domanda

Per ottenere il credito d'imposta domanda di ammissione alla quotazione dovrà essere presentata successivamente al 1° gennaio 2018, mentre entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere ottenuta l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato.
La domanda dovrà essere inoltrata dai soggetti interessati in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo utilizzando apposita istanza formulata secondo lo schema qui sotto allegato (allegato A al decreto).

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