Data: 24/06/2018 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Il diritto all'istruzione del disabile (in particolare del disabile grave) sancito dagli artt. 2, 3, 38 comma 3 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore e l'amministrazione che è chiamata ad attuare le leggi non possono mai esimersi dall'apprestare quel nucleo di garanzie dovute, fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza scolastica, nel caso di accertata situazione di gravità del disabile.

Come la scuola può violare le norme di settore

La condotta dell'Istituto scolastico consistente nel riconoscimento di un monte-ì ore settimanali di sostegno inferiore ad una data proporzione preventivamente stabilita, appare in netta violazione della Legge Quadro n. 104/92 per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, oltre che del d. lgs. n. 297/94 recante disposizioni in materia di istruzione, che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica e allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile.

La posizione dell'alunno disabile rispetto alla scuola

I principi sopra richiamati impongono di dare una lettura sistematica a tutte le norme e disposizioni sulla tutela degli alunni disabili, nonchè a quello sull'organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni disabili devono senza dubbio prevalere sulle esigenze di natura finanziaria dell'istituzione.

Come dimostrare il bisogno di assistenza continua dell'alunno

Attraverso:
1) la certificazione della Commissione medica presso la Asl, attestante la presenza di un handicap grave ai sensi della Legge n. 104/92, oltre a
2) certificazione medica che evidenza la gravità della patologia sofferta dal minore e le conseguenti necessità di sostegno, nonché
3) Piano Educativo Individualizzato, che conferma il bisogno di assistenza continua del minore durante le attività scolastiche.
Sulla base di questi elementi, va riconosciuto in favore del minore il diritto all'insegnante di sostegno per l'intero arco della giornata scolastica, con tutti i conseguenti obblighi dell'amministrazione.

Come avere il risarcimento del danno

Nel caso in cui l'Istituto scolastico assegni al minore un numero limitato di ore di sostegno, procedere in questo modo:
a) contestare il provvedimento amministrativo citato;
b) presentare un ricorso al Tar, nel quale si impugna il predetto provvedimento;
c) chiedere il risarcimento dei danni.
A questo punto il giudice amministrativo farà una serie di ragionamenti per arrivare a liquidare il danno, sequenze che possono essere schematizzate con questi rapidi passaggi:
d) la premessa resta sempre quella che il diritto all'istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale;
e) la mancata attivazione dell'intervento dell'insegnante di sostegno nel rapporto predeterminato 1:1, sin dall'inizio dell'anno scolastico, amplifica le difficoltà di inserimento e di partecipazione alla vita scolastica e di relazione del minore;
f) il danno va liquidato in via equitativa, con il riconoscimento di un importo per ogni mese di mancata assistenza da parte dell'amministrazione, nel corso dell'anno scolastico e fino all'avvenuta integrazione delle ore di sostegno nel rapporto 1:1 voluto dalla norma.

Come scegliere l'assistenza legale in materia

La preparazione di questi ricorsi presuppone che la materia dei diritti all'istruzione del minore portatore di handicap sia familiare per il difensore: ciò consente all'avvocato (e per conseguenza ai genitori del minore) di cogliere e sottolineare quelle sfumature tecnico-giuridiche che, opportunamente mostrate al magistrato, possono condurre all'accoglimento della domanda di risarcimento.
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