Data: 27/06/2018 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Con riferimento specifico al mondo militare, il dipendente può rivolgere all'Amministrazione di appartenenza una domanda per rivendicare il risarcimento del danno subito quando questo sia direttamente collegato ad un comportamento omissivo della stessa, a sua volta origine dell'insorgenza della patologia.
Si tratta di una domanda che tende all'accertamento del diritto al risarcimento da responsabilità contrattuale, secondo i canoni dell'art. 2087 c.c.
Nel caso in cui, per i motivi sinteticamente illustrati, a danno del militare sia documentabile e quantificabile un'invalidità permanente, il Ministero verrà chiamato in causa per rispondere alla richiesta di risarcimento del danno biologico oltre al danno morale soggettivo.

La casistica

Si può certamente dire che l'Amministrazione, per Legge, ha tra i suoi compiti quello di tutelare l'integrità fisica di chi, al suo interno e in forza di un rapporto di lavoro, presta la propria opera professionale.
Di regola questa tutela c'è.
Tuttavia, si possono verificare specifiche situazioni nelle quali l'amministrazione non sorveglia e non protegge nel modo adeguato la salute del suo dipendente.
Ebbene, sono questi i casi in cui può scattare la domanda risarcitoria, se da quelle omissioni scaturisce una lesione alla salute della persona.
Pensiamo, per esempio, a tutta la casistica in tema di malattie contratte in occasioni di missioni all'estero, dove il militare resta a contatto con inquinanti ed ambienti malsani, con esalazioni tossiche, polveri sottili eccetera.

La Ctu

La relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio svolge un ruolo chiave nell'istruttoria di questo tipo di cause: nel caso in cui le conclusioni cui perviene il perito non siano contestate, oppure le contestazioni vengano superate, esse rappresentano:
1) il punto di riferimento per l'accertamento del danno alla salute,
2) quindi per l'individuazione del nesso causale tra fatti di servizio ed evento-malattia,
3) infine per la quantificazione del danno biologico.

La quantificazione del danno

Ciò che in termini monetari spetta al danneggiato lo stabilisce il Giudice, ovviamente sulla base delle conclusioni peritali.
Il Tribunale amministrativo può decidere di quantificare il danno accordato dal c.t.u. utilizzando le cosiddette "tabelle" (le più note sono quelle di Milano):queste servono per dare una valutazione in termini percentuali all'invalidità permanente, all'inabilità temporanea assoluta e per personalizzare il danno.
Quindi, può intimare all'Amministrazione di formulare al militare danneggiato una proposta di risarcimento entro un termine prestabilito, decorrente dalla comunicazione della sentenza o dalla data di notificazione della stessa.
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