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Data: 25/06/2018 19:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Dal 1° gennaio 2018 è possibile fruire della detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico, prorogata fino al 31 dicembre 2018 dall'ultima legge di bilancio (n. 205/2017) e ciò vale per l'acquisto e la sostituzione delle zanzariere, ma con alcune necessarie precisazioni. Infatti, come confermato dall'Agenzia delle Entrate, per usufruire di quello che è stato soprannominato "bonus zanzariere 2018" dispositivi dovranno fungere, al tempo stesso, da schermature solari e rispettare i requisiti di trasmittanza termica U. Infatti, in linea di principio le zanzariere non hanno la principale finalità di fungere da schermatura solare, bensì quella di proteggere contro insetti di qualunque dimensione applicando su porte e finestre dispositivi che ne impediscano l'accesso nelle abitazioni.
Bonus zanzariere 2018: cos'è[Torna su] L'agevolazione per la riqualificazione energetica consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Tale detrazione, infatti, si applica agli interventi di: - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari; - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto); - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Lo Stato, dunque, riserva il bonus in parola a chi ristruttura il proprio appartamento con interventi volti a far risparmiare energia e a minimizzare le emissioni di Co2. Quanto alle zanzariere, benché non esplicitamente nominate, si ritiene che lo sgravio sia ammesso laddove queste possano fungere "da schermatura solare". A partire da quest'anno, ovvero per gli interventi a partire dal 1° gennaio 2018, la detrazione per le zanzariere è stata ridotta dal 65% al 50% e per un tetto massimo detraibile di 60.000 euro per unità immobiliare. Bonus zanzariere: i requisiti per ottenerlo[Torna su] Per rientrare tra quelle che beneficiano del bonus, l'ENEA (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica) ritiene necessario che sia verificato l'effetto schermante: la zanzariera, dunque, dovrà rispettare il requisito della trasmittanza termica U e ridurre l'infiltrazione dei raggi solari in un determinato ambiente. Ne deriva le spese per le zanzariere saranno detraibili solo se i dispositivi sono costruiti secondo le modalità previste dalla Comunità europea, ovvero siano dotate della c.d. marcatura CE, e abbiano un valore GTOT (parametro del fattore solare) certificato non superiore a 0,35. Quest'ultimo parametro è legato al materiale utilizzato e determina il potere filtrante della schermatura solare, anche delle tende e non solo delle zanzariere. In sostanza, il valore GTOT garantisce che, oltre a respingere gli insetti, il prodotto installato sia anche un filtro per le radiazioni solari. Nel suo Vademecum (qui sotto allegato) l'ENEA rammenta che i sistemi di schermatura, per essere agevolabili, debbano essere applicati in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Dovranno, inoltre essere mobili e a protezione di una superficie vetrata potendo essere installati all'interno, all'esterno o in modo integrate la superficie vetrata. Nelle spese ammissibili rientrano quelle di: - fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti; - eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti; - opere provvisionali e accessorie; - spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria. Come richiedere la detrazione?[Torna su] La documentazione necessaria, prevista dall'ENEA, riguarda sia i documenti di tipo tecnico che quelli di tipo amministrativo. Per evitare di incorrere in errori che possano determinare il non ottenimento dell'agevolazione, è dunque consigliabile affidarsi all'operato di un addetto ai lavori (ad es. commercialista) che conosca bene la normativa e i lavori che possono beneficiare di sgravi fiscali. Nei documenti di tipo tecnico, rientrano, ad esempio, le schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore, le certificazioni del fornitore/produttore o di chi installa le zanzariere attestanti il rispetto dei requisiti tecnici previsti per l'accesso alla detrazione. Per richiedere la detrazione, inoltre, dovrà essere inviata all'ENEA, entro i 90 giorni dall'ultimazione dei lavori, la c.d. scheda descrittiva dell'intervento firmata, di cui sarà necessario conservare una copia. Tra i documenti di tipo amministrativo vi sono tutte le fatture relative alle spese sostenute, le ricevute dei bonifici bancari o postali (in cui dovrà figurare esplicita causale relativa alla detrazione nonché il C.F. del beneficiario), la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, debitamente firmata e attestante la corretta e tempestiva trasmissione della documentazione (sarà fornito un codice CPID da conservare nei 10 anni di liquidazione della detrazione). L'ENEA consiglia all'interessato di conservare tutti i documenti summenzionati per tutta la durata della liquidazione degli sgravi fiscali. |
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