Data: 27/06/2018 19:01:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Tra i progetti del Ministro degli Interni Matteo Salvini c'è quello di contrastare l'odiato fenomeno dell'abusivismo commerciale, che secondo le stime di Confesercenti produce un giro d'affari di svariati miliardi di euro, in barba a chi, nel rispetto delle regole, paga Iva, tasse e contributi. La direttiva "spiagge sicure", ricca di punti da mettere in atto, è prevista per fine giugno e mira a colpire con una sanzione amministrativa, parecchio "salata" il consumatore finale. In realtà il consumatore non è l'unico a dover essere punito. Occorre infatti ricordare che la vendita di prodotti contraffatti è un reato, così come l'esercizio abusivo di attività commerciale, punito dal punto di vista amministrativo e penale, in un caso particolare.

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Vediamo dunque di fare chiarezza:


Il piano "Spiagge sicure" di Salvini

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Il piano "Spiagge sicure" di Matteo Salvini prevede un approccio a 360 gradi sul tema dell'abusivismo commerciale:

  • multe fino a 7 mila euro per chi acquista capi contraffatti o si fa fare massaggi o tatuaggi in spiaggia;
  • utilizzo dei Fondi Europei della legalità per aiutare i sindaci ad aumentare l'organico dei vigili urbani e pagare gli straordinari alle forze dell'ordine;
  • presidio costante dei litorali per ostacolare la presenza dei venditori ambulanti;
  • controllo sugli affitti dei fondi commerciali utilizzati per il deposito della merce contraffatta.

Acquistare prodotti contraffatti è reato

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Ricordiamo che il reato di vendita di prodotti contraffatti è previsto e sanzionato dal comma 2 dell'art 474 c.p. ai sensi del quale "chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto" prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati "è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000".

Sul reato di vendita di prodotti contraffatti si è pronunciata anche la Cassazione, che in una sentenza particolarmente significativa (n. 48109/2017) ha precisato che: "secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio, sicché si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012).

L'esercizio abusivo dell'attività commerciale

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Chi esercita attività commerciale senza la prescritta autorizzazione commette un illecito amministrativo, sanzionato dal Dlgs n. 114/1998 con multe che possono superare i 15.000,00 euro e la confisca di merce e attrezzature. Il nostro ordinamento prevede poi che, se l'esercizio abusivo dell'attività commerciale è commesso da chi si trova in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale è punito con la pena della reclusione e della multa. Questo quanto previsto dall'art. 234 della legge fallimentare (DPR 267/1942).

Chi acquista merce contraffatta commette reato?

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Il consumatore finale che acquista merci contraffatte invece non commette un reato, ma un illecito amministrativo. Il consumatore finale infatti non è punibile per il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. perché, come chiarito dalla Cassazione, acquista per uso strettamente personale, restando quindi estraneo al processo di produzione e distribuzione del prodotto. Costui, come previsto dalla legge n. 99/2009, può essere semmai sanzionato con una multa che può raggiungere i 7.000 euro, se compra a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o la condizione di chi le offre o per il prezzo, inducono a ritenere che sono state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti o di proprietà industriale.

Per approfondimenti:

- Acquisti in spiaggia: quali sanzioni?

- Acquisti di merce "taroccata": multe fino a 7mila euro

- Massaggi in spiaggia: multa per abusivi e clienti


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