Data: 27/06/2018 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La possibilit� di depositare con modalit� telematica atti in scadenza � assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cio� fino allo spirare dell'ultimo giorno).

Ci� non contrasta con la disposizione, secondo cui, il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo: tale effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa solo che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3309/2018 (qui sotto allegata) che ha fornito precisazioni sul punto pronunciandosi sulla presunta tardivit� della memoria depositata da una delle parti in causa.

Gli appellanti avevano eccepito la tardivit� di tale deposito ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. poich� intervenuto telematicamente oltre le ore 12 della stessa giornata, precisamente alle ore 17:57 del 5 febbraio 2018, ultimo giorno per il deposito della memoria prima dell'udienza di merito.

Deposito telematico atti assicurato fino alle 24 dell'ultimo giorno

In realt�, spiegano i giudici, la possibilit� di depositare gli atti in forma telematica � assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito dal citato art. 4, comma 4, e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dell'ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo.
Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.
Deve dunque ritenersi che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (cos� come modificato dall'art. 7 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168), la possibilit� di depositare con modalit� telematica atti in scadenza � assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cio� fino allo spirare dell'ultimo giorno).
Il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora.

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