|
Data: 29/06/2018 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 1903/2018 (sotto allegata) la Cassazione, dopo aver criticato le conclusioni della Corte d'Appello di Trento a cui rinvia per un nuovo giudizio, ribadisce che il reato di vilipendio alla bandiera è integrato dalle pubbliche manifestazioni di disprezzo. Non rilevano né i motivi della condotta e neppure la presenza materiale della bandiera italiana, è il simbolo a essere tutelato dal codice penale e dalla Costituzione. La vicenda processualeIn primo grado il Tribunale di Bolzano condanna i tre imputati per il reato di vilipendio alla bandiera italiana ai sensi degli artt. 110 e 292 c.p. per aver prodotto e diffuso 800 manifesti raffiguranti il simbolo del partito politico "Sudtiroler Freiheit" e una scopa che spazzava via la bandiera nazionale dell'Italia, degradandola a "Dreck bzw. Schmutz" ovvero "sudiciume o sporcizia", per lasciare il posto alla bandiera sudtirolese. La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado assolve gli imputati perché il fatto non costituisce reato. La scopa rappresenta in realtà "il concetto di "Kehraus"da intendere nel senso di "fine" o "conclusione" di un evento, ovvero del potere statale nella provincia di Bolzano." Propone ricorso in Cassazione il Procuratore presso la Corte d'Appello di Trento. Reato di vilipendio, non rilevano motivi e presenza fisica della bandieraDopo aver criticano le conclusioni della Corte d'Appello a cui rinvia per un nuovo giudizio, la Cassazione, con sentenza penale n. 1903/2018 accoglie il ricorso ritenendo che la condotta degli imputati sia riconducibile al reato di vilipendio di cui all'art 292 c.p. La bandiera infatti è tutelata dall'art. 12 della Costituzione e in quanto simbolo di valori costituzionalmente garantiti rappresenta un limite all'esercizio di altri diritti costituzionalmente protetti come quello d'opinione. Del resto secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata:
Vai alla guida Il reato di vilipendio
|
|