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Data: 29/06/2018 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 1903/2018 (sotto allegata) la Cassazione, dopo aver criticato le conclusioni della Corte d'Appello di Trento a cui rinvia per un nuovo giudizio, ribadisce che il reato di vilipendio alla bandiera � integrato dalle pubbliche manifestazioni di disprezzo. Non rilevano n� i motivi della condotta e neppure la presenza materiale della bandiera italiana, � il simbolo a essere tutelato dal codice penale e dalla Costituzione. La vicenda processualeIn primo grado il Tribunale di Bolzano condanna i tre imputati per il reato di vilipendio alla bandiera italiana ai sensi degli artt. 110 e 292 c.p. per aver prodotto e diffuso 800 manifesti raffiguranti il simbolo del partito politico "Sudtiroler Freiheit" e una scopa che spazzava via la bandiera nazionale dell'Italia, degradandola a "Dreck bzw. Schmutz" ovvero "sudiciume o sporcizia", per lasciare il posto alla bandiera sudtirolese. La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado assolve gli imputati perch� il fatto non costituisce reato. La scopa rappresenta in realt� "il concetto di "Kehraus"da intendere nel senso di "fine" o "conclusione" di un evento, ovvero del potere statale nella provincia di Bolzano." Propone ricorso in Cassazione il Procuratore presso la Corte d'Appello di Trento. Reato di vilipendio, non rilevano motivi e presenza fisica della bandieraDopo aver criticano le conclusioni della Corte d'Appello a cui rinvia per un nuovo giudizio, la Cassazione, con sentenza penale n. 1903/2018 accoglie il ricorso ritenendo che la condotta degli imputati sia riconducibile al reato di vilipendio di cui all'art 292 c.p. La bandiera infatti � tutelata dall'art. 12 della Costituzione e in quanto simbolo di valori costituzionalmente garantiti rappresenta un limite all'esercizio di altri diritti costituzionalmente protetti come quello d'opinione. Del resto secondo giurisprudenza di legittimit� ormai consolidata:
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