Data: 28/06/2018 21:35:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Con la recente ordinanza numero 16980/2018 (qui sotto allegata), la Cassazione si è confrontata con la questione dell'intollerabilità della convivenza tra gli ex coniugi e, più precisamente, con gli elementi che permettono di imputarla al marito o alla moglie.

I giudici hanno in particolare ritenuto sufficiente a dimostrare il tradimento e la "colpa" della separazione anche un semplice scambio di e-mail di un coniuge con l'amante.

Nel caso di specie, il marito aveva riferito a un'altra donna che aveva intenzione di allontanarsi dalla moglie per sue ragioni personali e, per la Corte di cassazione, tale circostanza deve reputarsi idonea a dimostrare che l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi doveva essere riferita alla relazione extraconiugale del marito.

Onere della prova per l'addebito della separazione

Nel caso di specie, era invece il marito che aveva chiesto l'addebito alla moglie, ma la sua domanda era stata respinta dai giudici del merito per assenza di prova.

La Cassazione, nel ratificare tale decisione, ha ricordato che sulla parte che richiede l'addebito della separazione grava l'onere di provare la condotta contestata e la sua efficacia causale nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza. Chi invece eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito deve provare le circostanze su cui si fonda la propria eccezione, ovverosia l'anteriorità della crisi coniugale alla condotta contestata.

Viene quindi confutata la tesi del ricorrente che sosteneva che il coniuge che voglia far addebitare la separazione all'altro sia onerato solo di dimostrare l'infedeltà di quest'ultimo.


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