Data: 29/06/2018 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Nell'ambito della disciplina della separazione personale dei coniugi, il codice di procedura civile, all'articolo 709-ter, si occupa di regolamentare la soluzione delle controversie e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni delle modalit� di affidamento o dell'esercizio della responsabilit� genitoriale. Tra i rimedi previsti vi � anche la possibilit� di condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, di importo da 75 a 5mila euro.

Il pregiudizio non serve per la sanzione

A tale proposito la prima sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza numero 16980/2018 (qui sotto allegata), ha precisato che la possibilit� per il giudice di "multare" il genitore inadempiente non � necessariamente subordinata alla circostanza che il figlio minore abbia subito un pregiudizio dal suo inadempimento.

Per i giudici, infatti, non pu� non considerarsi che dal tenore letterale dell'articolo 709-ter c.p.c. emerge che il genitore va multato se il suo comportamento arreca pregiudizio al minore od ostacola il corretto svolgimento delle modalit� dell'affidamento e che quindi "l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali relative alle modalit� di affidamento dei figli � un fatto che giustifica di per s� l'applicazione di una o pi� tra le misure previste, pure in mancanza di un pregiudizio in concreto accertato a carico del minore".


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