Data: 07/07/2018 11:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Installazione di un'antenna centralizzata: regole generali

[Torna su]

Anche in presenza di un'antenna centralizzata, ciascun condomino � libero di installare una propria antenna televisiva, senza richiedere alcuna autorizzazione all'amministratore. Quest'ultimo, per� dev'essere informato prima dell'intervento, qualora si rendano necessarie delle modifiche delle parti comuni.

L'antenna pu� essere installata sia sul balcone di propriet� esclusiva che su tetti o lastrici solari di propriet� comune.

I poteri dell'amministratore e dell'assemblea

[Torna su]

Quando i lavori per l'installazione dell'antenna comportano modifiche delle parti comuni, il condomino � tenuto a darne comunicazione all'amministratore, indicando l'oggetto dell'intervento e le modalit� della sua esecuzione.

In tal caso, se l'amministratore lo ritiene opportuno, pu� convocare un'assemblea straordinaria. Quest'ultima, con una maggioranza pari ai due terzi del valore dell'immobile, pu� prescrivere adeguate modalit� alternative di esecuzione dei lavori.

� in facolt� dell'assemblea, inoltre, imporre delle particolari cautele per salvaguardare la stabilit�, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio. Se del caso, l'esecuzione dell'intervento pu� essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia da parte dell'interessato, per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

Il criterio del minor pregiudizio

[Torna su]

In base al nuovo articolo 1122-bis del codice civile, introdotto con la riforma del condominio del 2012, gli impianti relativi alle antenne singole per la ricezione del segnale digitale o satellitare devono essere realizzati "in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unit� immobiliari di propriet� individuale".

Ci� rappresenta un'evidente deroga al principio di cui all'articolo 1122 c.c., secondo il quale il singolo condomino non pu�, in linea generale, eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.

� chiaro, quindi, che la disciplina relativa all'installazione di apparecchi per la ricezione dei segnali radiotelevisivi risponda a criteri di maggior tolleranza, in considerazione del valore costituzionale del diritto all'informazione, di cui � titolare ogni singolo cittadino e che si sostanzia in un vero e proprio diritto all'antenna.

A sottolineare questo aspetto, l'ultimo comma dell'art. 1122-bis dispone che, ai fini della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, deve essere sempre consentito l'accesso alle unit� immobiliari di propriet� individuale. L'installazione pu� persino avvenire sulle parti dell'immobile di propriet� di un altro condomino, senza che quest'ultimo abbia possibilit� di opporsi, quando risulti impossibile l'utilizzo di spazi propri o non sia possibile utilizzare un'antenna comune.

La disciplina relativa all'antenna singola si applica anche nel caso di antenne che servano solo alcune delle unit� immobiliari (ad esempio, una singola scala).

Gli altri limiti all'installazione dell'antenna singola

[Torna su]

Oltre al rispetto del decoro architettonico e al dovere di arrecare il minor pregiudizio possibile alle altre parti dell'edificio, i lavori di installazione dell'antenna devono rispettare anche i canoni generali prescritti dall'art. 1102 c.c.

In particolare, non dovr� impedirsi agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa comune e non dovr� essere modificata la destinazione d'uso di quest'ultima.

In aggiunta, l'installazione di antenne singole deve rispettare anche il dettato dei regolamenti comunali, in relazione agli aspetti paesaggistici e al decoro architettonico.

Le maggioranze per l'installazione di antenne centralizzate

[Torna su]

Sebbene la legge imponga la realizzazione di un impianto centralizzato per ogni immobile di nuova costruzione, pu� capitare che l'installazione di un'antenna centralizzata avvenga in un momento successivo alla costruzione, ad esempio se riguarda un impianto di ricezione satellitare (parabola).

In tal caso, la decisione viene presa con delibera assembleare adottata con una maggioranza facilmente raggiungibile, pari a 500 millesimi. Permanendo il diritto all'antenna singola in capo a ogni condomino, si ritiene che le spese per l'installazione dell'antenna centralizzata deliberata dall'assemblea debbano essere sostenute solo dai condomini che hanno formato la maggioranza.


Tutte le notizie