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Data: 10/07/2018 16:00:00 - Autore: Antonio Gerardo Avv. Paola Patrevita e Avv. Antonio Gerardo - Importante decisione del Tribunale di Benevento che, con ordinanza del 19.06.2018 Giudice del Lavoro Dott.ssa Cassinari, affronta la fattispecie del diritto all'assunzione, ex art. 4 CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi, di una lavoratrice che nell'ambito del cd. "cambio di appalto" (sancito anche a mezzo di specifico accordo con le OO.SS.) è stata sottoposta a visita medica preassuntiva dall'azienda cessionaria ed è stata giudicata temporaneamente inidonea al lavoro. La vicendaNel caso sottoposto al vaglio del Giudicante, la ricorrente ha esposto di essere stata, al momento della cessazione dell'appalto, licenziata per giustificato motivo oggettivo dalla società cedente. Subentrata la cessionaria nell'esecuzione dell'appalto nell'ambito del quale la lavoratrice ha sempre prestato la propria attività, l'ha sottoposta a visita medica e, poiché ritenuta "temporaneamente inidonea al lavoro", ha rifiutato di assumerla, in violazione della clausola sociale contenuta nel CCNL di categoria e dell'accordo con le OO.SS. per il passaggio dei lavoratori. Il CCNL di categoriaIl Giudice quindi, ha dapprima esaminato la disposizione contrattuale di cui all'art. 4 Ccnl di categoria: <<Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. […] In ogni caso di cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica dei lavoratori interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno quattro mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione, e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi due casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari, quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante – ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività di impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità […] Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva>> Cambio appalto: obbligo di assunzioneSuccessivamente, dichiarata la fattispecie che ci occupa nell'ipotesi riconducibile alle previsioni di cui all'art. 4, lett. a) di cui sopra, ha affermato il seguente principio di diritto: << la previsione contrattuale collettiva introduce una clausola sociale volta a tutelare i livelli complessivi di occupazione, in un settore caratterizzato dalla produzione di servizi mediante contratti di appalto con conseguenti frequenti cambi di gestione. Essa impone all'impresa subentrante – a parità di prestazioni richieste e risultanti dal contratto di appalto e a modalità di organizzazione del servizio invariate – l'assunzione del personale in forza all'impresa uscente e addetto all'appalto stesso (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15684 del 28/07/2016, con riferimento alla sovrapponibile previsione del CCNL cooperative sociali). A fronte di ciò, e diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, sulla cessionaria non gravava alcun obbligo di sottoporre la ricorrente a visita preassuntiva, bensì solo quello di adempiere al vincolo assunto in sede di accordo con le OO.SS. assumendo la lavoratrice, per poi eventualmente farla visitare e adottare le determinazioni conseguenti al giudizio del medico competente (dal tentativo di ricollocazione in mansioni anche inferiori, ai sensi dell'art. 42, d.lgs. 81/2008, alla sospensione dal lavoro fino alla cessazione della temporanea non idoneità>>. |
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