Data: 11/07/2018 16:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Esistono circostanze nelle quali anche il datore di lavoro ha diritto a chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto di un atto lesivo posto in essere da un terzo contro un proprio dipendente.Risarcimento del danno al datore di lavoroNella vasta materia del risarcimento dei danni, nel caso un dipendente riporti lesioni personali invalidanti, chi viene identificato come responsabile dell'evento sinistro è tenuto a risarcire il datore per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del primo, dato che questo fatto integra un ingiusto pregiudizio a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente. Come si liquida il dannoQuesto particolare pregiudizio di regola è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza del lavoratore (pensiamo al caso del Sovrintendente della Polizia di Stato che rimane coinvolto in un sinistro del traffico e che, per conseguenza dell'evento dannoso, è costretto ad assentarsi dal servizio per un certo periodo di tempo), visto che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni lavorative perdute. Ovviamente fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno in ipotesi di comprovata necessità di sostituzione del dipendente. In una situazione di questo tipo, lo schema risarcitorio sarà pertanto, in definitiva, il seguente: a) il dipendente a causa esclusiva del sinistro stradale non può svolgere il suo servizio; b) egli viene remunerato dal datore nel periodo di motivata assenza dal servizio; c) il datore procede successivamente alla richiesta danni nei confronti del responsabile del sinistro, quantificandoli (salvo diversa prova) sulla base delle retribuzioni e contributi pagati durante l'assenza dal servizio. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
|