Data: 10/07/2018 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Con riferimento alle annualit� precedenti all'iscrizione obbligatoria a Cassa Forense, l'avvocato esonerato dal versamento del contribuito soggettivo per non aver prodotto redditi professionali superiori alla soglia fissata dal Comitato dei delegati, che abbia comunque versato il contributo integrativo, non pu� essere legittimamente iscritto d'ufficio alla gestione separata Inps.

A dirlo � la Corte d'appello di Palermo nella sentenza numero 614/2018 � immediatamente confermata dalle successive sentenze numero 617/2018 e numero 627/2018 dello stesso ufficio giudiziario (sotto allegate) ribaltando le decisioni di prime cure e dando ragione cos� agli avvocati da tempo in protesta contro la nota operazione Poseidone.

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L'Inps � una gestione residuale

La corte d'appello ha accolto nella vicenda l'impugnazione proposta da un avvocato contro la decisione del Tribunale di Palermo di rigettare per asserita carenza di interesse ad agire il ricorso dallo stesso proposto avverso la propria iscrizione alla gestione separata eseguita dall'Inps d'ufficio.

Per i giudici siciliani, pi� in particolare, la gestione separata Inps ha natura residuale ed � volta ad attribuire tutela previdenziale ai lavoratori autonomi che ne sono privi.

L'articolo 2, comma 26, della legge numero 335/1995, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 18, comma 12, del decreto legge numero 98/2011, intende infatti dire che non devono necessariamente iscriversi alla gestione separata i lavoratori che, per svolgere la propria attivit�, devono iscriversi in appositi albi n� coloro la cui attivit� sia priva di collegamento con un ente previdenziale di categoria. Insomma, come si legge chiaramente nella sentenza, "il verificarsi quindi di una delle due condizioni esclude l'obbligatoriet� dell'iscrizione alla Gestione Separata".

Cassa Forense "primo pilastro"

Cassa Forense, invece, per la Corte d'appello di Palermo � una Cassa di "primo pilastro", essendo dotata di piena autonomia ed essendo garante tanto della fase di prelievo quanto di quella di erogazione della previdenza e dell'assistenza per gli avvocati.

I suoi meccanismi di finanziamento, idonei a garantire l'equilibrio gestionale, le permettevano pertanto - prima dell'obbligatoriet� dell'iscrizione introdotta dalla legge numero 247/2012 - di decidere liberamente il quantum e in alcuni particolari casi anche l'an della contribuzione.


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