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Data: 11/07/2018 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate: con il provvedimento n. 123990/2018 (sotto allegato) il Ministero della Giustizia chiarisce i dubbi della magistratura onoraria sulla doppia indennità. Fino al 15 agosto 2021, data di entrata in vigore della Riforma della magistratura onoraria (dlgs. 13 luglio 2017, n. 116) la doppia indennità continua a essere regolata dall'art. 64 del TU spese di giustizia (d.p.r n. 115/2002) e dall'art. 3-bis della legge n. 186 del 28/11/2008. La liquidazione delle doppia indennità, riconosciuta se si superano le 5 ore di attività di udienza o se i viceprocuratori svolgono funzioni delegate, è compito della cancelleria, tranne i casi in cui è attribuita al magistrato stesso. Se l'indennità è negata è possibile agire giudizialmente in via ordinaria contro il Ministero della Giustizia. Dal 2021 però tutto cambia: le indennità saranno costituite da una parte fissa e da una variabile in base al risultato. Vediamo:
La doppia indennità dei magistrati onorari[Torna su]
L'art. 64 del Tu delle spese di giustizia d.p.r n. 115/2002, dedicato alle indennità dei magistrati onorari prevede che: "1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati." Questo articolo, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116" Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 579", è abrogato a partire dal 15 agosto 2021. Ne consegue che la doppia indennità continuerà a essere disciplinata dalla normativa vigente fino all'entrata in vigore della riforma. Indennità ai magistrati onorari: disciplina[Torna su]
La disciplina della doppia indennità prevista dall'art. 64 TU sulle spese di giustizia conferma quanto sancito dall'art. 3-bis della legge n. 186 del 28/11/2008 che riconosce ai giudici onorari di tribunale un'indennità di 98 euro per le attività di udienza svolte nello stesso giorno e un'ulteriore indennità, sempre di 98 euro, se l'impegno lavorativo complessivo per le attività di udienza supera le cinque ore. Per l'applicazione della doppia indennità la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali. Per quanto riguarda invece la doppia indennità riconosciuta ai viceprocuratori onorari, per le attività delegate diverse dalla partecipazione alle udienze, la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle stesse è rilevata dal procuratore della Repubblica. Doppia indennità magistrati onorari: i chiarimenti del Ministero[Torna su]
Il Ministero di Giustizia, rispondendo a diversi quesiti emersi in seguito alla riforma organica del 2017, tra cui quello sulle attività che danno diritto alla doppia indennità, con il provvedimento prot. n. 123990.U del 18/06/2018 (sotto allegato), sancisce in quali casi la doppia indennità è dovuta da quelli in cui non spetta. In particolare:
Doppia indennità: a chi ci si deve rivolgere?[Torna su]
Chiarito questo punto, è emerso anche un altro quesito relativo al soggetto a cui deve essere presentata la domanda per avere diritto alla doppia indennità, ovvero l'organo competente a liquidare il compenso. Sul punto il Ministero chiarisce che l'attestazione del numero e della durata delle udienze celebrate dal Giudice onorario è compito della cancelleria, a meno che non sia stato espressamente attribuito dal Magistrato. Doppia indennità: come verrà regolata a partire dal 2021?[Torna su]
Come accennato sopra, a partire dal 2021 entrerà in vigore la riforma organica della magistratura onoraria, il cui art. 23 dispone che l'indennità spettante ai magistrati onorari sarà composta da una parte fissa e da una variabile di risultato. Questo per evitare compensi forfettari, come quello della doppia indennità attualmente prevista e legare così il riconoscimento economico alla produttività e al merito. Leggi anche: - Riforma giudici di pace: da oggi in vigore - Iter e requisiti per diventare magistrato onorario |
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