Data: 16/07/2018 12:17:00 - Autore: Filippo Antonelli

Avv. Filippo Antonelli - A margine di un seminario tenuto dall'avvocato Monteleone del Foro di Forl�-Cesena e promosso da AIGA, seguono alcune riflessioni sull'attivit� del difensore della persona offesa dal reato, in una fase ancora non pienamente dibattimentale.

L'attivit� del difensore della p.o. d'altronde varia considerevolmente a seconda della fase procedurale in cui si esplica, poich� ciascuna fase ha un proprio parametro di giudizio.


Parametro delle indagini preliminari

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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 326 c.p.p. che inaugura le disposizioni sulla presente fase, il difensore attento dovr� considerare quale parametro di giudizio affrontare. Un grande aiuto � dato dagli artt. 405 e 408 codice di rito, unitamente all'art. 125 disp. att.

L'art. 405 c.p.p. afferma che il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione (408 c.p.p.) esercita l'azione penale [�]. Dal canto suo l'art. 125 disp.att. indica che il medesimo presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perch� gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

� evidente, pertanto, che il ruolo del difensore della p.o. in questa fase deve essere di pieno supporto e affiancamento rispetto al p.m., per raccogliere elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio. In caso contrario, infatti, il suo ruolo finisce l� dove � iniziato.

Le indagini difensive di cui all'art. 327-bis c.p.p. sono il migliore strumento a disposizione.

Si tenga presente che in caso di chiusura delle indagini con un decreto di archiviazione per tenuit� del fatto (art. 411 co. I-bis c.p.p.), il p.m. dovr� avvisare la persona offesa la quale avr� dieci giorni di tempo per manifestare il proprio dissenso con un'opposizione.

Il diritto di querela

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Naturalmente in questa fase la persona offesa ha una grande arma a disposizione, che � rappresentata dalla denuncia-querela di cui (anche) all'art. 120 c.p. il quale inaugura il capo IV (della persona offesa dal reato) parlando di "diritto di querela" entro 3 mesi dal fatto. A proposito di tale termine, si ricordi sempre l'art. 107 disp.att. che segnala l'ulteriore diritto della p.o. di ottenere l'attestazione della ricezione della denuncia-querela da parte dell'autorit� davanti alla quale essa � presentata.

Si segnala brevemente un'importante modifica operata dalla L. 103/17 (L. Orlando) che deve stimolare il difensore ad essere particolarmente attento alle disposizioni in tema di iscrizione a ruolo della notizia di reato (L. 106/06). In particolare la L. Orlando chiede di osservare le disposizioni di cui alla normativa citata, il che si traduce in un nuovo parametro di giudizio da osservare: l'iscrizione a ruolo all'atto della presentazione della denuncia/querela non � pi� automatica ma eventuale. Questo significa che l'obbligo scatta immediatamente solo in caso di elementi indiziari specifici, non gi� di meri sospetti.

Tale discrezionalit� del pubblico ministero si traduce, inevitabilmente, in una compressione del diritto della persona offesa.

All'opposto notiamo un potenziamento dei diritti della persona offesa nel nuovo co. 3-ter dell'art. 335 c.p.p. (decorsi sei mesi dalla presentazione, la p.o. pu� chiedere di essere informata dall'autorit� dello stato del procedimento), unitamente all'art. 369 c.p.p. (informazione di garanzia); in questi casi si pu� apprezzare la possibilit� di interloquire e sorvegliare le indagini preliminari.

Diritti della persona offesa

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Naturalmente deve essere segnalato il Titolo VI del codice di rito che tratta dei diritti e delle facolt� della persona offesa dal reato, agli artt. 90 ss. c.p.p. ed in particolare il vulnus dei diritti riconosciuti nei casi, purtroppo frequenti, di particolare vulnerabilit�.

Misure cautelari

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Anche in questo caso il difensore deve prestare attenzione al parametro di giudizio adottato nella fase cautelare.

Senz'altro egli pu� sollecitare il pubblico ministero nello specifico, chiedendo il tipo di misura idonea ai sensi dell'art. 273 c.p.p. e ss.

Si consideri l'art. 282-bis co. VI c.p.p. che si collega con l'art. 384-bis per l'effetto immediato che esplica nel richiamare misure urgenti in tema di reati sessuali e di persone offese vulnerabili. Nei delitti ivi richiamati (dalla misura dell'allontanamento e dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) le forze dell'ordine devono fornire alla p.o. tutte le informazioni possibili sui centri anti-violenza della zona e, in caso di presenza del difensore, sar� quest'ultimo a dover sollecitare le informazioni.

Sempre in questa fase si ricordi il disposto dell'art. 381 co. III codice di rito, ovvero la possibilit� di rimettere la querela oralmente dinanzi alla P.G.

A chiusura delle facolt� della p.o. in fase cautelare, si consideri il disposto dell'art. 299 co. II-bis c.p.p. ovvero i poteri di revoca e sostituzione delle misure che devono essere comunicate alla p.o., in sostanza la gestione della misura da parte del difensore dell'imputato che, chiedendo una modifica alla misura cautelare, dovr� notificare la modifica alla p.o. a pena di inammissibilit�.

Il difensore della p.o. avr� 2 giorni di tempo per depositare memorie.

Incidente probatorio

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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 394 c.p.p. la persona offesa pu� chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Se non accoglie la richiesta il p.m. pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

Grazie a tale disposizione � ampliato il novero di soggetti che possono richiedere tale forma di assunzione probatoria che � vera e propria anticipazione del dibattimento, anche in questo caso quindi cambia il parametro di giudizio da tenere a mente per il difensore, il quale dovr� proiettarsi gi� al processo vero e proprio.

Avv. Filippo Antonelli

Foro di Forl�-Cesena

filippo.antonelli@me.com

filippoantonelli.avvocato360.it

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