Data: 16/07/2018 12:30:00 - Autore: Silvia Tommasin

di Silvia Tommasin - La banca � tenuta al rispetto di normative che tutelano il cliente e lo pongono nella condizione di valutare la fattibilit� del contratto proposto per conoscerne interamente le condizioni.

Trattasi nello specifico del dovere della banca nel rendere pubblicit� delle condizioni contrattuali.

L'art. 116 del Testo Unico Bancario

E' l'art. 116 T.U.B. - Testo Unico Bancario a definire modalit� e forma di pubblicit� consone ai contratti bancari : " Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi". Il cliente sar� cos� in grado di conoscere il costo totale dell'operazione finanziaria che andr� a contrarre ancor prima di sottoscriverla ed accettarla.

E' necessario avere chiara misura dell'oggetto contrattuale come pure, contemporaneamente, deve essere conosciuto o concretamente individuabile l'impatto di spesa determinato dall'operazione economica, diversamente il contratto o sue parti potrebbero essere nulli. Dette informazioni pervengono a conoscenza del cliente attraverso l'informativa precontrattuale ed � buona prassi che la banca inviti il contraente alla visione e comprensione dell'offerta, il tutto al fine di evitare spiacevoli sorprese o fraintendimenti che agli istituti di credito potrebbero costare la soccombenza in giudizio laddove emerga la violazione del dovere di trasparenza, diligenza ed informativa nell'espletamento delle proprie attivit�.

La dichiarazione del cliente di non essersi avvalso dell'informativa

Osservando la documentazione contrattuale bancaria, tra i vari segni di approvazione e spunta, non � raro vedere selezionata la casella che specifica la dichiarazione del cliente di non essersi avvalso dell'informativa precontrattuale: libera scelta del cliente o mancata conoscenza della possibilit� di chiedere ed ottenere la documentazione per ponderare le proprie scelte concedendosi il tempo adeguato per la lettura delle condizioni e servizi inclusi?

Stesso dubbio sorge quando i clienti riferiscono del rifiuto della banca di lasciare in visione copia dei documenti che andranno a definire le condizioni del rapporto bancario, sentendosi cos� vincolati ad una scelta pressoch� immediata circa la sottoscrizione o meno del contratto.

L'informativa precontrattuale deve fornire informazioni economiche, quali ad esempio: valuta utilizzata nel rapporto, I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo), interessi di mora, documento di sintesi, T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale - laddove si tratti di finanziamenti), condizioni che regolano il contratto e servizi inclusi, oltre eventuali accessori.

Diffusione delle informazioni

Oltre al contenuto delle informazioni, che debbono essere note al cliente di banca, l'articolo 116 T.U.B. richiama anche la modalit� di diffusione delle informazioni che deve avvenire in modo chiaro e comprensibile: saranno pertanto in violazione del disposto ex T.U.B. le formulazioni che pongono in confusione il cliente, non permettono l'immediata comprensione del costo, la modulistica fuorviante dotata di grafica e carattere difficilmente leggibile ovvero caratterizzata da sintassi e frasi che lasciano spazio a dubbi o non definiscono chiaramente l'oggetto del contratto, servizi e rapporti collegati e/o connessi.

E' poi il il C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio), ex art. 116 co.3 T.U.B., a svolgere la funzione di vigilanza e controllo in materia di credito e tutela del risparmio, il tutto nel rispetto di criteri e parametri deliberati su proposta della Banca d'Italia e Consob.

La pubblicit� dei contenuti presenti nei contratti bancari � richiamata anche all'art. 117 T.U.B. che al comma 4 specifica " i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora " proseguendo poi al comma 6 " sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonch� quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni pi� sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati ", come pure vi sono condizioni, costi e contenuti che debbono essere espressamente approvati dal contraente - come nel caso previsto ex art. 118 T.U.B., pena la loro inefficacia.

E' essenziale pertanto che l'informazione sia sempre chiara, comprensibile, certa e visionabile.


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