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Data: 16/07/2018 12:30:00 - Autore: Silvia Tommasin
di Silvia Tommasin - La banca è tenuta al rispetto di normative che tutelano il cliente e lo pongono nella condizione di valutare la fattibilità del contratto proposto per conoscerne interamente le condizioni. Trattasi nello specifico del dovere della banca nel rendere pubblicità delle condizioni contrattuali. L'art. 116 del Testo Unico BancarioE' l'art. 116 T.U.B. - Testo Unico Bancario – a definire modalità e forma di pubblicità consone ai contratti bancari : " Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi". Il cliente sarà così in grado di conoscere il costo totale dell'operazione finanziaria che andrà a contrarre ancor prima di sottoscriverla ed accettarla. E' necessario avere chiara misura dell'oggetto contrattuale come pure, contemporaneamente, deve essere conosciuto o concretamente individuabile l'impatto di spesa determinato dall'operazione economica, diversamente il contratto o sue parti potrebbero essere nulli. Dette informazioni pervengono a conoscenza del cliente attraverso l'informativa precontrattuale ed è buona prassi che la banca inviti il contraente alla visione e comprensione dell'offerta, il tutto al fine di evitare spiacevoli sorprese o fraintendimenti che agli istituti di credito potrebbero costare la soccombenza in giudizio laddove emerga la violazione del dovere di trasparenza, diligenza ed informativa nell'espletamento delle proprie attività. La dichiarazione del cliente di non essersi avvalso dell'informativaOsservando la documentazione contrattuale bancaria, tra i vari segni di approvazione e spunta, non è raro vedere selezionata la casella che specifica la dichiarazione del cliente di non essersi avvalso dell'informativa precontrattuale: libera scelta del cliente o mancata conoscenza della possibilità di chiedere ed ottenere la documentazione per ponderare le proprie scelte concedendosi il tempo adeguato per la lettura delle condizioni e servizi inclusi? Stesso dubbio sorge quando i clienti riferiscono del rifiuto della banca di lasciare in visione copia dei documenti che andranno a definire le condizioni del rapporto bancario, sentendosi così vincolati ad una scelta pressoché immediata circa la sottoscrizione o meno del contratto. L'informativa precontrattuale deve fornire informazioni economiche, quali ad esempio: valuta utilizzata nel rapporto, I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo), interessi di mora, documento di sintesi, T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale - laddove si tratti di finanziamenti), condizioni che regolano il contratto e servizi inclusi, oltre eventuali accessori. Diffusione delle informazioniOltre al contenuto delle informazioni, che debbono essere note al cliente di banca, l'articolo 116 T.U.B. richiama anche la modalità di diffusione delle informazioni che deve avvenire in modo chiaro e comprensibile: saranno pertanto in violazione del disposto ex T.U.B. le formulazioni che pongono in confusione il cliente, non permettono l'immediata comprensione del costo, la modulistica fuorviante dotata di grafica e carattere difficilmente leggibile ovvero caratterizzata da sintassi e frasi che lasciano spazio a dubbi o non definiscono chiaramente l'oggetto del contratto, servizi e rapporti collegati e/o connessi. E' poi il il C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio), ex art. 116 co.3 T.U.B., a svolgere la funzione di vigilanza e controllo in materia di credito e tutela del risparmio, il tutto nel rispetto di criteri e parametri deliberati su proposta della Banca d'Italia e Consob. La pubblicità dei contenuti presenti nei contratti bancari è richiamata anche all'art. 117 T.U.B. che al comma 4 specifica " i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora " proseguendo poi al comma 6 " sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati ", come pure vi sono condizioni, costi e contenuti che debbono essere espressamente approvati dal contraente - come nel caso previsto ex art. 118 T.U.B., pena la loro inefficacia. E' essenziale pertanto che l'informazione sia sempre chiara, comprensibile, certa e visionabile. |
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