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Data: 14/07/2018 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – I cani randagi hanno diritto di mangiare e il sindaco non può impedire ai cittadini di alimentarli. Con l'ordinanza cautelare numero 958/2018 qui sotto allegata, il TAR Campania ha infatti disposto la sospensione dell'ordinanza emanata da un sindaco che vietava di dare da mangiare nelle aree pubbliche agli amici a quattro zampe senza padrone. L'interesse pubblico è già tutelatoPer il tribunale amministrativo, vietare di somministrare cibo ai cani randagi comporta il serio rischio che gli animali muoiano di inedia. L'interesse pubblico perseguito da un simile previsione, oltretutto, deve identificarsi non nel divieto di alimentazione di cani randagi o animali di affezione, ma nell'esigenza di evitare che si verifichino situazioni nocive pericolose dal punto di vista igienico-sanitario, conseguenti all'abbandono di rifiuti, avanzi di cibo o contenitori sul suolo pubblico. Tale comportamento, tuttavia, è previsto come illecito da altre norme specifiche che, quindi, vanno già a tutelare l'interesse perseguito dall'ordinanza sindacale impugnata. Le norme igienico-sanitarie vanno rispettateIn definitiva, per il TAR la somministrazione di cibo in favore di cani randagi deve ritenersi lecita, purché, però, gli alimenti vengano posti in appositi contenitori che, successivamente, andranno rimossi dagli stessi cittadini che li hanno utilizzati per sfamare gli animali da affezione. No a muserola e guinzaglioL'ordinanza impugnata, inoltre, disponeva che nella conduzione di cani fosse necessario utilizzare contemporaneamente museruola e guinzaglio. Tale previsione, oltre che potenziale fonte di stress nell'animale idoneo a causarne o esacerbarne le tendenze aggressive, per i giudici è anche illegittima e contrastante con la normativa in materia. In attesa del giudizio di merito, l'ordinanza sindacale resta quindi sospesa. |
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