Data: 15/07/2018 17:41:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Chi installa le zanzariere nella propria abitazione privata, nel corso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, potrà beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento.

Tuttavia, se tali dispositivi non assumo autonoma rilevanza poiché strutturalmente integrati con gli infissi, scatta la limitazione prevista per i "beni significativi". Quindi, ai fini dell'individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi sarà comprensivo del valore delle zanzariere.

Ad analoga conclusione si giunge anche in caso di tapparelle e analoghi sistemi oscuranti, nonché di inferriate e grate di sicurezza.

La precisazione è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15/E (qui sotto allegata) del 1 luglio 2018. Il documento illustra la disciplina dei beni significativi dopo diversi mesi dall'introduzione dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/1999, introdotta dall'ultima manovra di Bilancio (art. 1, comma 19, L. n. 205/2017).

Beni significativi: la disciplina

Nel dettaglio, la disposizione introdotta dalla legge di bilancio, aveva fornito un'interpretazione autentica della disciplina dei beni significativi ovvero quei beni per i quali, in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell'ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio.

Il D.M. del 29 dicembre 1999 individua espressamente sette macrocategorie di beni significativi, ovvero: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. Solo in relazione a tali beni opera la limitazione all'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10%.
Con la norma di interpretazione autentica (avente dunque efficacia retroattiva), spiega l'Agenzia, è stato specificato il criterio in base al quale le componenti o le parti staccate assumono rilevanza ai fini della determinazione del valore dei beni significativi e sono state indicate le modalità di determinazione di detto valore.
L'Agenzia precisa che i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico.
Conseguentemente, saranno classificabili come "beni significativi" anche quelli aventi la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell'elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione.

Beni significativi: il problema delle "parti staccate"

Funzionari e operatori si sono trovati in difficoltà per quanto riguarda le parti staccare dei beni significativi: si tratta di quelle componenti, fornite unitamente ai beni significativi, nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato (intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria).
Per tali parti si pone il problema di verificare se le stesse assumano rilevanza autonoma e, quindi, al pari degli altri beni diversi da quelli indicati nel citato decreto ministeriale come "beni significativi", siano soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per la prestazione di servizi o se, diversamente, vadano considerate quali componenti essenziali del bene significativo e, dunque, ne seguano le sorti per quanto concerne la determinazione dell'aliquota applicabile.
In base alla norma di interpretazione autentica prevista dall'art. 1, comma 19, della Legge di Bilancio 2018, la verifica in merito alla rilevanza delle parti staccate rispetto al bene significativo, ai fini della corretta determinazione della base imponibile sulla quale applicare l'IVA con aliquota nella misura del 10 per cento, "si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale (i.e. bene significativo)" come individuato nel D.M. 29 dicembre 1999.
In sostanza, le parti staccate dei beni significativi (rectius, il valore delle stesse), solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (rectius, bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento.
Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni. In quest'ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'aliquota IVA del 10 per cento, nel valore dei beni significativi.
Proprio sul tema dell'autonomia funzionale delle componenti staccate rispetto al manufatto principale, ovvero rispetto ai beni significativi indicati nel D.M., il provvedimento ritiene utile chiarire la qualificazione, rispetto agli infissi (bene significativo) di una serie di altre parti, ovvero: tapparelle, scuri, veneziane; zanzariere; inferriate o grate di sicurezza

Tapparelle, scuri e veneziane

L'Agenzia ritiene che tapparelle e analoghi sistemi oscuranti come gli scuri o le veneziane, siano funzionalmente autonome rispetto agli infissi poiché, a differenza di questi che servono a consentire l'isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici e a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.
Stante tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni e/o interni dell'abitazione, le tapparelle (rectius, il valore/costo delle tapparelle) non sono attratte nel valore degli infissi (i.e. beni significativi), ma sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura del 10 per cento.
In altri termini, in relazione all'intervento di manutenzione avente ad oggetto l'installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l'IVA al 10 per cento si applica su una base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l'intervento di manutenzione, comprensivo del valore (costo) delle tapparelle.
Gli infissi, invece, sono interamente soggetti ad IVA con aliquota del 10 per cento solo se il loro valore non supera la metà del valore dell'intera prestazione (ivi compreso, come precisato, il valore delle tapparelle). L'eventuale eccedenza di valore degli infissi resta, quindi, soggetto ad IVA con aliquota ordinaria.
Diverso il caso in cui tapparelle o altri sistemi siano strutturalmente integrati negli infissi e dunque non assumano autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale; in tal caso, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi sarà comprensivo del valore delle tapparelle.

Zanzariere e grate di sicurezza

Stesse considerazioni valgono anche ai fini del trattamento fiscale degli interventi di manutenzione aventi ad oggetto l'installazione di zanzariere e di inferriate o grate di sicurezza.
In particolare, le zanzariere non concorrono come gli infissi all'isolamento e al completamento dell'immobile, bensì le stesse sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti.
In considerazione di detta autonomia funzionale rispetto agli infissi, si ritiene che il valore delle zanzariere non assuma rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l'aliquota IVA del 10 per cento. Quindi il costo/corrispettivo imputabile alle zanzariere dovrà essere compreso nel corrispettivo pattuito per la prestazione oggetto dell'intervento di manutenzione.
Anche per le zanzariere deve negarsi l'autonoma rilevanza rispetto agli infissi qualora queste siano strutturalmente integrate negli stessi: anche in tal caso, dunque, ai fini dell'individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi sarà comprensivo del valore delle zanzariere.
Per quanto riguarda le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, in linea di principio, le stesse non sono riconducibili, neppure sotto il profilo funzionale, ad alcuna delle categorie di beni significativi elencate nel citato decreto ministeriale.
Esse, infatti, non possono essere considerate alla stregua di parti/componenti separate degli infissi, costituendo dei beni da questi diversi e indipendenti dagli infissi. Dunque, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10 per cento all'intervento di manutenzione avente ad oggetto l'installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi, bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all'aliquota del 10 per cento.

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