Data: 29/03/2006 - Autore: www.ilcaso.it
Nel giudizio per ammissione tardiva del credito ex art. 101 l.f., l'udienza ex art. 180 c.p.c. � quella che viene fissata in prosecuzione dopo la conclusione della fase cd. amministrativa, nella quale il curatore pu� presenziare senza avere l'onere di costituirsi e che si pu� chiudere con l'ammissione del credito ove n� il curatore n� il giudice delegato vi si oppongano.
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