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Data: 06/05/2020 17:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Rottamazione cartelle in Italia[Torna su]
Negli ultimi anni, in Italia abbiamo avuto diverse possibilità di rottamazione delle cartelle: la prima rottamazione introdotta dal decreto n. 193/2016 ha previsto la definizione agevolata dei carichi compresi tra il 2000 e il 2016; la rottamazione bis del decreto n. 148/2017 invece, ha previsto la definizione agevolata dei carichi del 2017, ma ha consentito anche a chi era stato escluso o non era riuscito a pagare le rate della precedente procedura agevolata di poterlo ancora fare; la rottamazione-ter infine introdotta dal decreto 119/2018 e "allargata" dalla legge semplificazioni 2019 si presenta ancora più vantaggiosa. In generale, essa prevede la possibilità di estinguere il debito pagando le somme dovute a titolo di capitale e interessi, quelle a titolo di aggio e il rimborso delle spese sostenute dall'agente della riscossione, ma non le sanzioni, gli interessi di mora o le somme aggiuntive. Cosa si deve fare per rottamare le cartelle[Torna su]
Per poter accedere alla rottamazione eventualmente in vigore, il debitore deve manifestare all'agente di riscossione la volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione entro il termine di volta in volta previsto (l'ultimo termine, quello per la rottamazione-ter, è scaduto ad aprile 2019), compilando la modulistica che l'agente pubblica sul proprio sito. Nella dichiarazione il debitore deve indicare il numero delle rate che intende pagare, la pendenza dei giudizi che hanno per oggetto i carichi a cui si riferisce la rottamazione e l'impegno di rinunciare agli stessi. Il contribuente che desidera avere informazioni sui carichi pendenti che possono essere definiti con la rottamazione eventualmente in vigore deve rivolgersi direttamente agli sportelli o visitare l'area dedicata del sito dell'agente di riscossione. Benefici rottamazione[Torna su]
Una volta presentata la domanda per la definizione agevolata, l'agente della riscossione, in relazione ai carichi "rottamati", non può iniziare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può proseguire procedure di recupero già avviate, a meno che:
Cosa succede se non paghiIn caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una rata di quelle previste dal piano, si decade dal beneficio e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi. In questo caso, i pagamenti effettuati sono considerati come acconto sull'importo dovuto, essi infatti non provocano l'estinzione del debito residuo, per riscuotere il quale l'agente di riscossione procederà con l'attività di recupero nei confronti del contribuente, che però non potrà pagare a rate. La decadenza dalla sanatoria tuttavia, non fa venire meno la possibilità di chiedere la rateizzazione del debito residuo, a condizione che la notifica dell'accertamento esecutivo, dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento non risalgano a più di 60 giorni prima della presentazione della relativa domanda. Come pagare[Torna su]
Il pagamento dell'importo "rottamato" può avvenire in unica soluzione o a rate (secondo il prospetto e le scadenze inviate dal fisco):
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Quali debiti sono oggetto della rottamazione[Torna su]
La sanatoria tramite dichiarazione agevolata è prevista solo per i debiti tributari o connessi (multe, bollo, ecc.) e per gli oneri previdenziali. Tra i debiti esclusi, invece, troviamo di norma:
Rottamazione e sovraindebitamentoIl d.l. n. 193/2016, convertito dalla l. n. 225/2016, prevede che alla rottamazione delle cartelle e dei carichi pendenti compresi tra il 2000 e il 2016, sono ammessi anche contribuenti con debiti riferibili a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e piani del consumatore. Anche in questo caso i contribuenti sono esonerati dal corrispondere sanzioni, comprese quelle aggiuntive previste dall' art. 27, comma 1, dlgs. n. 46/1999, interessi di mora e di dilazione. Rottamazione bis: come funziona[Torna su]
Se la prima rottamazione ormai interessa pochissimi contribuenti, lo stesso non può dirsi per la rottamazione-bis e, soprattutto, per la rottamazione-ter, che vede coinvolti ancora moltissimi cittadini. La rottamazione-bis, in particolare, riguardava la sanatoria:
Il decreto 148 inoltre:
Rottamazione bis: come farePer i ruoli compresi tra il 1° gennaio al 30/09/2017, il debitore che intendeva aderire alla definizione agevolata doveva manifestare all'agente di riscossione la volontà di avvalersene con dichiarazione da inviare entro il 15/05/2018 in via telematica, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito dell'agente della riscossione. Per la rottamazione bis il dl n. 148/2017 stabilisce che è possibile pagare con un massimo di 5 rate con scadenza a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Sull'importo dovuto, a partire dal 1° agosto 2018, sono dovuti gli interessi (ex art. 21, co. 1, d.P.R. 602/1973). Entro il 31/03/2018 l'agente ha inviato al debitore, con posta ordinaria, l'avviso contenete i carichi affidati per i quali, al 31/12/2017, non risultava notificata cartella di pagamento. Entro il 30/06/2018 l'Agente ha comunicato al debitore l'importo dovuto per la definizione, le rate e la scadenza di ciascuna. Questa data è prevista anche come termine ultimo entro il quale l'Agente della riscossione ha comunicato l'importo delle rate scadute al 31/12/2016 e non pagate ai debitori con carichi compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, che non hanno pagato tutte le rate scadute alla fine del 2016. Questi debitori sono tenuti a pagare in unica soluzione, entro il il 31/07/2018 o a rate. Il pagamento rateale ne prevede 3: le prime due uguali pari all'80% del totale nei mesi di ottobre e novembre 2018, la terza pari al 20% invece doveva essere corrisposta entro febbraio 2019. Leggi anche: Rottamazione bis: tutte le novità Rottamazione-ter[Torna su]
La rottamazione-ter o più precisamente la "Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione", in sostanza, andava a sostituire la rottamazione bis. Le cartelle oggetto di questa definizione agevolata sono quelle affidate a Equitalia e all'Agenzia Entrate Riscossione dal primo di gennaio del 2000 fino al 31 dicembre del 2017. Chi intendeva aderire a questa rottamazione doveva manifestare la sua volontà all'agente di riscossione entro il 30 aprile 2019, con apposita dichiarazione, coma da modulistica disponibile sul sito dell'addetto a riscuotere detti importi. Modalità di pagamentoPremesso che gli importi dovuti erano al netto di interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive, era possibile provvedere al pagamento:
Il pagamento dell'importo dovuto ai fini della definizione agevolata può essere effettuato:
Rate non pagate o pagate in ritardoIn caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata dovuta o di una rata "la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione." Se il ritardo del pagamento non supera i 5 giorni, non solo la definizione agevolata non perde efficacia, ma il debitore non è neppure tenuto a corrispondere interessi. Proroga rottamazione-terCome sopra solo in parte accennato, la rottamazione-ter ha conosciuto alcune proroghe, relative alle scadenze del 31 luglio 2019. Vai alla guida Rottamazione-ter: come funziona? Pace fiscale 2020[Torna su] L'emergenza coronavirus e le conseguenti misure restrittive adottate dal Governo italiano hanno messo molti cittadini in difficoltà economica, tanto da far ipotizzare una pace fiscale 2020.
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