Data: 23/07/2018 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non determina il disconoscimento dell'intera dilazione il pagamento con breve ritardo della rata da adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale.

Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza n. 2925/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla vicenda di un contribuente che aveva impugnato la cartella di pagamento scaturita da un controllo ex arti.36-bis del d.P.R. n. 600/73 e 54-bis del d.P.R. n. 633/72 sulla dichiarazione Unico 2012.

La cartella conseguiva alla tardivit� del versamento della prima rata dell'importo della comunicazione di irregolarit�, da cui era scaturit� la conseguente decadenza della rateazione, l'iscrizione a ruolo dell'intera somma dovuta e l'irrogazione della sanzione del 30%.

La competente CTP riteneva di dover accogliere il ricorso del contribuente e ad esito analogo giunge la CTR sollecitata dall'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, rileva il Collegio regionale, il ritardo di pochi giorni nel pagamento della prima rata non � dipeso da inerzia o malafede del contribuente, bens� da un errore del sistema "CIVIS" disponibile sul sito internet dell'Agenzia.

Fisco: rata pagata con esiguo ritardo? Niente disconoscimento dell'intera dilazione

Comunque, sottolinea la Commissione, a seguito del D.L. n. 98/2011, si � stabilito che il lieve ritardo nel pagamento di una rata da adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale non comporta pi� il disconoscimento dell'intera dilazione.

A ci� si aggiunge la conferma ai sensi del D.L. n. 201/2011, il quale ha stabilito che la decadenza dalla dilazione � prevista solo nel caso in cui il contribuente non paghi la rata entro il termine previsto per il pagamento di quella successiva.

Infine, questo orientamento � stato rinforzato dall'art. 6, comma 5, della legge n. 23/2014 il quale ha previsto che i decreti delegati dovessero contemplare norme atte a impedire il disconoscimento della dilazione per i ritardi esigui.

La stessa Agenzia delle Entrate, rileva infine la Commissione, si � espressa specificando che errori lievi nei pagamenti derivanti da acquiescenza (Circolare n. 27/2013) o da mediazione (Circolare n. 9/2012) non devono causare la decadenza dal beneficio, invitando gli uffici a una certa flessibilit� nella valutazione degli inadempimenti posti in essere dai contribuenti.

Pertanto, il ricorso del Fisco va respinto del caso di specie, ma stante la novit� delle questioni trattate, nonch� l'incertezza giurisprudenziale e motivi di equit�, le spese di lite devono essere compensate.

Tutte le notizie