Data: 25/07/2018 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - Il patto di quota lite � l'accordo con il quale l'avvocato e il cliente stabiliscono che il compenso per la prestazione professionale svolta � determinato in percentuale rispetto al risultato ottenuto. Esso, in sostanza, comporta che il compenso � tanto maggiore quanto migliore � il risultato raggiunto.

Si tratta, tuttavia, di un accordo che, anche se non � pi� vietato in maniera assoluta come un tempo, pu� comunque essere stipulato solo a determinate condizioni.

Indice:

Il patto di quota lite nella legge professionale forense

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Il patto di quota lite � preso in considerazione dalla legge professionale forense (legge numero 247/2012), che se ne occupa all'articolo 13.

In particolare, il comma 3 di tale articolo stabilisce che:

"La pattuizione dei compensi � libera: � ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o pi� affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivit�, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione".

Il comma 4, tuttavia, aggiunge che:

"Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa".

Il divieto di patto di quota lite

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Dal combinato disposto di tali due norme si evince, quindi, che chi intende stipulare un patto di quota lite deve prestare attenzione ai suoi contenuti.

Infatti, � valido soltanto l'accordo con il quale il compenso � stabilito a percentuale sul valore dell'affare o su quanto possa giovarsene il destinatario della prestazione, mente � vietato l'accordo con il quale il compenso del legale � rappresentato in tutto o in parte da una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

Il patto di quota lite nel codice deontologico

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Una simile distinzione si rinviene anche nel nuovo codice deontologico forense, che si occupa della pattuizione dei compensi all'articolo 25.

Dopo aver sancito che questa � libera, fermo restando che l'avvocato non deve chiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati rispetto all'attivit� svolta o da svolgere, tale norma sancisce che "� ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o pi� affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivit�, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale". Tuttavia "sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa".

Sanzioni disciplinari per i patti vietati

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Nella pratica, per�, non sempre � agevole avere ben chiara la distinzione tra patto vietato e patto lecito.

Occorre quindi che gli avvocati prestino particolare attenzione se intendono approcciarsi a una simile modalit� "alternativa" di determinazione del compenso della propria prestazione professionale, specie considerando che la violazione della norma deontologica prevede la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivit� professionale da due a sei mesi.

Patto di quota lite: modello

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Nei limiti di ammissibilit� del patto di quota lite, lo stesso pu� essere stipulato avvalendosi del seguente modello (eventualmente da inserire in un pi� articolato accordo per il conferimento dell'incarico).

Patto di quota lite

Con la presente ________________, nato a _____________ il ________ e residente in ______________, via ______________ n. ___ (C.F.: ______________________) conferisce all'Avv. ___________________ del foro di __________________, con studio in ________________ via _________________ n. _____ (C.F.: _________________ - p. iva: _________________) l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella controversia avente ad oggetto _________, del valore di Euro ___________, contro ________.

Le parti pattuiscono che il compenso sar� pari al ____% del valore dell'affare, oltre agli accessori di legge. Tale compenso � ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente.

Resta fermo, in caso di revoca dell'incarico o di rinuncia allo stesso, l'obbligo del cliente di corrispondere all'avvocato i compensi calcolati sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e a rimborsarlo delle spese sostenute.

Luogo, data _______

Il cliente _________ (firma)

L'avvocato ___________ (firma)

La giurisprudenza sul patto di quota lite

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Si riporta qui di seguito quanto sancito da alcune recenti pronunce in materia di patto di quota lite.

"Il patto di quota-lite stipulato verbalmente � nullo, ma siffatto profilo di irritualit� deve essere tempestivamente contestato e non pu� esser rilevato d'ufficio" (Trib. Roma n. 556/2015).

Nel patto di quota lite "la percentuale pu� essere rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non al risultato, in tal senso dovendo interpretarsi l'inciso "si prevede possa giovarsene", che evoca un rapporto con ci� che si prevede e non con ci� che costituisce il consuntivo della prestazione professionale" (Cass. n. 25012/2014).

"L'avvocato pu� determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti (art. 45 .c.d.f. ora art. 25 ncdf), fermo restando che, nell'interesse del cliente, tale compenso deve essere comunque sempre proporzionato all'attivit� svolta; siffatta proporzione rimane l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalit� di determinazione del suo compenso" (CNF n. 260/2015; CNF n. 225/2013 ; C.N.F. n. 11/2010).

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