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Data: 27/07/2018 15:30:00 - Autore: David Di Francescantonio di David Di Francescantonio - La disciplina sull'installazione di sistemi di videosorveglianza era dapprima contenuta nella legge 31 dicembre 1996 n. 675, rubricata "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", successivamente abrogata dal D.Lgs. 196/2003. Criteri per l'installazione di telecamereL'art. 134 di tale decreto prevede che il Garante della Privacy debba promuovere un codice deontologico e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini. I criteri da seguire per l'installazione di telecamere e video-sorveglianze sono contenuti nel "decalogo delle regole per non violare la privacy" emesso dal Garante per la Privacy in data 29 novembre 2000, cui la giurisprudenza si è generalmente uniformata. I criteri sono rivolti alla determinazione delle finalità (pp. 1-3), al relativo avvertimento per i soggetti che potrebbero essere ripresi (p. 4), al divieto di riprendere i propri dipendenti (p. 5), all'introduzione dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti (p. 6) e così via. Telecamere libere
La stessa fonte prevede un principio generale di esclusione dall'applicazione della predetta disciplina: "gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (es., il controllo dell'accesso alla propria abitazione) si ricorda che questi non rientrano nell'ambito dell'applicazione della legge 675/1996, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3. Occorre però che le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza forme di videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà altrui". Telecamere condominiali
La disciplina delle telecamere in condominio è oggi contenuta fondamentalmente nell'art. 1122 ter cod. civ., introdotto con legge 11 dicembre 2012 n. 220, c.d. "Riforma del Condominio". L'articolo recita: "Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136". La richiamata disposizione prevede il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, i quali devono comunque rappresentare almeno la metà del valore dell'edificio. La norma predetta non precisa se si riferisce ad impianti condominiali oppure impianti privati su spazi condominiali, ma sembra pacifico che intenda i primi. Le telecamere private che non inquadrino spazi comuni né spazi altrui, ovvero in genere quelle che rientrano nei casi di installazione libera, non necessitano di alcuna autorizzazione né soggiacciono alla disciplina sulla privacy. Le telecamere condominiali, pur alla presenza di una delibera favorevole, e le telecamere private su spazi condominiali o le telecamere private poste su spazi privati che tuttavia riprendano spazi comuni, possono essere forzatamente rimosse quando comunque fosse lesa la privacy altrui. Quando vi è lesione della privacyAffinché vi sia lesione della privacy altrui, è necessario che siano violate le disposizioni ex artt. 614 e 615 bis cod. penale. A ciò è arrivata la Corte Suprema a più riprese (ex pluribus, Cass. 34151/17), arrivando ad escludere la violazione della privacy qualora le telecamere non riprendano l'abitazione privata altrui né spazi pertinenziali ad essa (es., pianerottolo nell'immediata prospicenza dell'ingresso dell'altrui abitazione), non essendo il pianerottolo in senso ampio o le scale tutelate dalla fattispecie contenute nel codice. In altri termini, sarebbero tutelate ai sensi del codice penale quelle aree che, come afferma la Cassazione, "individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza", come l'abitazione privata altrui, il giardino di pertinenza, gli spazi di appartenenza come la parte di pianerottolo condominiale attigua al portone d'ingresso altrui, le finestre altrui; non rientrerebbero nella tutela le scale condominiali ed il pianerottolo in senso lato. La valutazione sulla lesione della privacy altrui si basa su quanto la telecamera possa potenzialmente inquadrare. Alcune pronunce, infatti, hanno condannato a rimuovere le telecamere ed a risarcire il danno coloro che avevano installato sistemi di videosorveglianza che potenzialmente avrebbero comunque potuto riprendere spazi privati (es., portone d'ingresso di un appartamento altrui nel caso in cui l'anta della finestra del pianerottolo fosse stata chiusa, o telecamera che riprendeva uno spazio privato altrui anche se posta in modo tale da inquadrare solo le gambe degli avventori, e così via). VideocitofoniI video-citofoni sono talvolta equiparabili a sistemi di videosorveglianza, tale che in particolari casi si dovrebbe applicare la relativa disciplina. Al tempo stesso però, vale anche la generale esclusione approfondita poc'anzi. Per cui, video-citofoni installati da una persona fisica per fini esclusivamente personali, con immagini non catturate e diffuse, e con potenzialità limitata (es., che possano riprendere tanto quanto lo spioncino del portone e comunque non uno spazio privato altrui) possono essere installati liberamente, senza obbligo di cartello e quant'altro.
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