Data: 26/07/2018 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi

Avv. Francesco Pandolfi - In occasione di un danno alla persona arrecato da un centro estetico durante una seduta per uno specifico trattamento, la lesione pu� essere documentata e successivamente accertata con una perizia medico legale; quindi, stabilito il nesso causale tra fatto ed evento lesivo, in caso di disaccordo tra le parti sulla quantificazione del risarcimento spettante il danneggiato potr� rivolgersi al giudice.

Il danno estetico

Questo particolare danno non � altro che una forma di invalidit� permanente.
Tanto equivale a dire che, nel momento in cui si passa a valutare il danno per agevolare un successivo risarcimento, il pregiudizio viene inglobato di regola nel danno biologico, cio� nella lesione dell'interesse, costituzionalmente protetto e garantito all'integrit� fisica della persona.
Nel caso in cui il danneggiato voglia poi conseguire il ristoro di altre voci risarcitorie o ritenga giusto "personalizzare" il danno gi� accordato (vista la professione della vittima: un'attrice nel caso esaminato), ebbene tale ulteriore danno patrimoniale pu� essere ottenuto se il pregiudizio provoca realmente ripercussioni negative non solo sull'attivit� lavorativa attuale ma minaccia anche attivit� future, rendendole pi� complicate in relazione al sesso, all'et� ed ad ogni altra utile circostanza.

Depilazione con luce pulsata

La metodica presenta vantaggi e controindicazioni; le buone regole consigliano quindi di consultarsi prima con un medico per capire se � il caso di accedere al trattamento.
Nel caso in esame, oggetto della decisione n. 481/2018 del Tribunale di Vicenza sez. II civile, la ragazza si sottopone alla depilazione degli arti inferiori e regione inguinale: purtroppo l'estetista decide di portare a termine l'attivit� nonostante il forte dolore avvertito dalla donna durante il trattamento e la comparsa di macchie cutanee, poi divenute vere e proprie lesioni epidermiche.

In pratica

Probabilmente chi si rivolge alle cure estetiche non pensa mai, o quasi mai, alle complicazioni nascenti dall'impiego di una metodica scorretta e/o senza una preventiva informazione sui vantaggi e sui rischi.
L'aspetto da tenere in considerazione, comunque, che emerge dalla situazione descritta nella fase dell'accertamento e della liquidazione del danno � questo:
1) il danno estetico di regola viene risarcito nell'ambito del danno biologico;
2) il danno patrimoniale spetta se il pregiudizio incide su un'attivit� futura del danneggiato.
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