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Data: 28/07/2018 08:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Anche la nonna acquisita, ovvero la seconda moglie del nonno biologico, ha diritto ad avere rapporti stabili e significativi con le nipotine, vendendosi riconosciuta la possibilità di frequentarle, nonostante la conflittualità esistente con i loro genitori. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 19780/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso della seconda moglie del nonno biologico di due minorenni. La coppia aveva chiesto al Tribunale per i minorenni, ex art. 317-bis c.c., di vedersi riconoscere il diritto a mantenere con le nipotine rapporti significativi, interrotti o comunque resi assai difficoltosi dai genitori delle bambine. Accolta la domanda del nonno, tuttavia, i giudici ritenevano difettasse la legittimazione della sua seconda moglie, in quanto non ascendente delle minori. La decisione veniva confermata anche dai giudici d'appello. In sostanza, pur dando atto dell'abituale frequentazione della donna con le due bambine, veniva ritenuta insuperabile la lettera dell'art. 317-bis c.c. che legittima all'azione solo alle persone legate alle minori da parentela in linea retta. Dunque, non essendo parente biologica delle piccole, la nonna "acquisita" era ritenuta sfornita di ogni legittimazione ad attivare il procedimento. Famiglia "allargata" e centralità dell'interesse dei minoriInnanzi alla Cassazione, la coppia ritiene che i giudici non avessero valorizzato l'interesse dei minori, la cui centralità viene ribadita anche a livello europeo allo scopo di valorizzare il nucleo familiare, anche di fatto, sul quale i piccoli hanno fondato le loro relazioni affettive e, nella specie, costituto dal nonno e dalla sua seconda moglie. La donna si era trovata a svolgere un ruolo del tutto sovrapponibile a quello di una premurosa nonna biologica e come tale, sottolineano i ricorrenti, è stata ed è percepita dalle bambine che frequentavano abitualmente entrambi i nonni, trascorrendo tempo presso la loro abitazione, dove avevano una stanza dedicata e piena di giochi, e dove erano presenti tantissime fotografie raffiguranti le piccoli con entrambi. La Corte di Cassazione, in effetti, ritiene che la sentenza impugnata abbia sbagliato a far leva esclusivamente sulla lettera della norma, poiché la conclusione a cui si è giunti non può essere condivisa alla luce delle disposizioni costituzionali (artt. 2 e 30 Cost,) europee (art. 24 della Carta di Nizza) e internazionali (art. 8 CEDU) che formano il nuovo quadro normativo di riferimento multilivello (art. 117 Cost.) dal quale non si può prescindere nell'interpretazione della legge ordinaria nazionale Gli Ermellini richiamano in sentenza la copiosa giurisprudenza che a livello europeo ha evidenziato la necessita di ampliare il più possibile i contatti del minore con persone appartenenti al suo nucleo familiare allargato, nella misura in cui tali relazioni si traducono in un beneficio per l'interesse psico fisico del medesimo. Anzi, rileva la Corte, è la nozione stessa di nucleo familiare ad essere stata rivisitata e ampliata e la questione dell'esistenza o dall'assenza di una vita familiare è divenuta essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla sussistenza di legami personali stretti tra soggetti che appartengono ad un certo nucleo familiare. Anche la seconda moglie del nonno biologico ha diritto a vedere le nipotineLa Corte d'appello aveva più volte operato riferimenti del tutto significativi circa il fatto che le minori avessero una frequentazione abituale con entrambi i nonni e che anche i genitori delle piccole si erano resi disponibili a far vedere loro le bambine, sia pure con le modalità da essi imposti. Tuttavia, la Corte territoriale non ha tratto da tale premessa la logica conseguenza che fosse necessario preservare tale nucleo familiare consentendo anche alla nonna non biologica delle bambine di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del suo diritto a mantenere rapporti significativi con le nipoti. Nel rinviare, per approfondimenti, la vicenda alla Corte territoriale, gli Ermellini enunciano il seguente principio di diritto: "Alla luce dei principi desumibili dall'art 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, dall'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317 bis cod. civ., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315 bis cod. civ., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto dí parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico". |
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