Data: 30/03/2006 - Autore: Silvia Vagnoni
"In tema di revisione dell'assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro del coniuge obbligato � suscettiva di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell'assegno, ai sensi dell'art.9 della Legge n.898 del 1970, (...) anche se dipendente da una libera scelta dello stesso obbligato riguardo all'oggetto ed alla modalit� di svolgimento della propria attivit� lavorativa, quale quella di svolgere tale attivit� a tempo parziale anzich� a tempo pieno". � quanto ha di recente stabilito la Corte di Cassazione (Sent. n.5378/2006) accogliendo il ricorso di una donna che, avendo spontaneamente deciso di lavorare part time, riducendo cos� il proprio reddito, chiedeva che tale scelta fosse riconosciuta, ex art. 9 della legge sul divorzio, come "giustificato motivo" legittimante la modifica dei provvedimenti relativi ai contributi economici disposti in favore del coniuge economicamente pi� debole, ovvero l'ex marito. Con l'occasione la Corte ha altres� precisato che le scelte operate dall'ex coniuge in ordine all'oggetto e alle modalit� di svolgimento della propria attivit� lavorativa, anche se non dettate da specifiche esigenze familiari o di salute, sono comunque di per s� pienamente legittime in quanto "costituiscono esplicazione di fondamentali diritti di libert� della persona, quali quelli di libera disponibilit� delle proprie energie fisiche ed intellettive e di libera scelta dell'attivit� lavorativa".
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