Data: 27/07/2018 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il bollo auto, la tassa automobilistica sulla propriet�, non � dovuto per tutti i veicoli. La legge prevede infatti l'esenzione per alcune categorie di disabili, per i proprietari di auto e moto con pi� di trent'anni e per i titolari di veicoli elettrici per i primi 5 anni dalla data della prima immatricolazione. Occorre per� precisare che la competenza in materia di bollo da anni � affidata alle Regioni, per cui � sempre bene informarsi presso gli uffici competenti dell'ente per sapere se sono previste altre forme di esenzione di cui beneficiare.

Indice:

Esenzione bollo auto per disabilit�

[Torna su]

L'esenzione dal pagamento del bollo auto � una delle agevolazioni stabilite in favore dei portatori di handicap.

A chi spetta l'esenzione

Non tutti i disabili per� possono usufruire di questo vantaggio fiscale, ma solo alcune e specifiche categorie:

  • i sordi, ovvero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 381/1970 qualunque "minorato sensoriale dell'udito affetto da sordit� congenita o acquisita durante l'et� evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purch� la sordit� non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio";
  • i ciechi totali, che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 138/2001 sono: "a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento";

  • i ciechi parziali, che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 138/2001 sono: "a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare � inferiore al 10 per cento";

  • gli ipovedenti gravi, che ai sensi dell'art. 4 della legge n. 138 del 2001 sono: "a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30 per cento";

  • i soggetti con handicap psichico o mentale titolari dell'indennit� di accompagnamento;
  • gli inabili con una difficolt� grave di deambulazione o pluriamputati la cui condizione di handicap � stata certificata da una Commissione medica ASL;
  • i soggetti disabili con minorate capacit� motorie, non colpiti da una grave limitazione della deambulazione.

Esenzione estesa anche ai familiari

Dell'esenzione possono beneficiare anche i familiari dei disabili suddetti, se fiscalmente a carico loro perch� titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro. L'esenzione � riconosciuta solo in relazione al mezzo di trasporto impiegato totalmente o prevalentemente per il soggetto affetto da disabilit�.

Per quali veicoli spetta l'esenzione

L'esenzione spetta:

  • per i veicoli a benzina con cilindrata non superiore a 2000 cm3;
  • e per quelli diesel con cilindrata non superiore a 2800 cm3.

Le Regioni possono prevedere ulteriori categorie di disabili da esonerare dal pagamento del bollo auto. Da qui l'opportunit� di rivolgersi agli uffici competenti per le informazioni di dettaglio.

Esenzione bollo per auto e moto con pi� di 30 anni

[Torna su]

La legge n. 342/2000, in virt� delle modifiche apportate dalla n. 190/2014, al comma 1 dell'art. 1 stabilisce che: "Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato."

Il comma 4 dello stesso articolo prevede per� che, se i veicoli e i motoveicoli ultra trentennali vengono utilizzati su una pubblica strada, sono tenuti a pagare una tassa forfettaria di circolazione di Euro 28,40 per gli autoveicoli e di Euro 11,36 per i motoveicoli, di cui il conducente deve conservare la ricevuta di pagamento, in caso di controllo da parte degli organi di polizia. La suddetta tassa forfettaria di circolazione:

  • in caso di tardato pagamento non � soggetta a sanzione,
  • non � dovuta se il veicolo non circola su aree pubbliche.

Esenzione bollo auto ecologiche

[Torna su]

La legge di Bilancio per il 2018 prevede l'esenzione totale dal pagamento del bollo per auto, moto e ciclomotori a due, tre o quattro ruote a propulsione elettrica per i primi 5 anni successivi alla data della prima immatricolazione. Terminato il periodo di esenzione la tassa automobilista deve essere corrisposta nella misura di 1/4 dell'importo stabilito per le auto a benzina.

Per approfondimenti leggi anche:

- Bollo auto: la guida completa

- Bollo auto: esenzione per i disabili


Tutte le notizie