Data: 27/07/2018 16:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Un problema che si pone spesso nel momento in cui la persona interessata riceve un provvedimento di divieto detenzione delle armi (ex art. 39 t.u.l.p.s.) � relativo al tipo e al modo di impugnazione dell'atto amministrativo.

Divieto detenzione armi: l'impugnazione

La regola di base ammetterebbe, in teoria, una risposta articolata su tre passaggi:
a) il Vice Prefetto invia la comunicazione ex art. 7 L. n. 241/90 di avvio del procedimento,
b) successivamente dispone il divieto,
c) quindi l'interessato impugna il provvedimento in via gerarchica o giurisdizionale.
Questo lo schema di base.
Tuttavia la procedura illustrata ammette eccezioni.

Divieto detenzione armi: l'autotutela

L'eccezione � questa.
Per presentare una richiesta in autotutela l'interessato omette di impugnare il provvedimento in via gerarchica o giudiziale e, con un apposito atto, chiede al Prefetto di revocare il divieto sulla base di specifiche argomentazioni (pensiamo al caso, ad esempio, in cui il divieto sia stato emesso in quanto sul ricorrente si addensano sospetti sulla commissione di reati di violenza privata o violazione di domicilio e, in un secondo momento, egli si sente in grado di dimostrare che in realt� nessun reato si � consumato, oppure egli non � stato sottoposto ad alcun procedimento penale, oppure c'� stata la remissione della querela e, su tutto questo, l'Autorit� riesamina nuovamente la situazione).

Quando l'autotutela � ammissibile

Vediamo dunque quando tutto questo si pu� fare.
In alcuni casi, dunque, il ricorso giudiziale sul diniego dell'autotutela viene ritenuto meritevole (Tar Potenza Sez. 1, sentenza n. 472 del 18 luglio 2018) di un regolare processo amministrativo: si tratta dei casi nei quali l'Autorit� riesamina la situazione nuova e da vita alla cosiddetta riponderazione degli interessi pubblici e privati in conflitto.
Se invece, diversamente, il caso non presenta elementi nuovi da valutare, allora il diniego di autotutela � sempre un atto meramente confermativo che non riapre i termini (60 giorni) per l'impugnazione del primo provvedimento confermato.
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