Data: 31/07/2018 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Le Commissioni riunite alla Camera hanno concluso l'esame del disegno di legge di conversione del "decreto dignità" (decreto-legge n. 87/2018) apportandovi alcune modifiche in vista dell'esame definitivo da parte dell'Assemblea.
Il provvedimento originario, come rammenta il Comunicato Stampa della Camera dei Deputati (qui sotto allegato), affronta e reca modifiche in diverse materie: in primis, incisivi cambiamenti riguardano la disciplina dei contratti di lavoro a termine, di somministrazione di lavoro e in materia di licenziamento illegittimo.


Ancora, il decreto dignità ha posto puntuali condizioni e limiti stringenti alla delocalizzazione delle imprese, dichiarando guerra alla pubblicità su giochi e scommesse, rigorosamente vietata e innalzando la misura del prelievo erariale unico sulle vincite da apparecchi da gioco.

Le disposizioni sono intervenute anche in materia di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali riguardanti diplomati magistrali e prevedendo una procedura concorsuale straordinaria per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Infine, oltre a ridefinire il regime giuridico e fiscale dello sport dilettantistico, vengono ridisegnati anche il perimetro e i termini di alcuni adempimenti posti a carico dei contribuenti (redditometro, spesometro, split payment).

Sulle disposizioni introdotte dal decreto dignità sono poi intervenute le Commissioni Lavoro e Finanze della Camera approvando alcuni emendamenti in vista della discussione in Aula.

Lavoro: modifiche in materia di prestazioni occasionali

Per quanto riguarda le misure volte al contrasto al precariato, che incidono in materia di contratti a termine, di contratti di somministrazione a tempo determinato nonché in materia di licenziamento illegittimo, in sede referente sono state introdotte alcune disposizioni in materia di prestazioni occasionali modificative della disciplina dettata dall'articolo 54-bis del D.L. 50/2017.

Si prevede, tra l'altro, che i prestatori autocertifichino la propria condizione all'atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS e che, nel settore agricolo, autocertifichino la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Inoltre si escludono dal divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori.

Le Commissioni puntano ad ampliare il novero dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l'imprenditore agricolo (come attualmente previsto), ma anche l'utilizzatore l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali e stabilendo che per i suddetti soggetti l'arco temporale di riferimento della durata della prestazione non debba essere superiore a 10 giorni (in luogo dei 3 attualmente previsti).

Si esclude, inoltre, l'applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori.

Lavoro a tutele crescenti: ridotti i contributi previdenziali

Sempre nel corso dell'esame in sede referente è stata disposta una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La riduzione verrebbe applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi, mentre la misura massima della riduzione sarebbe pari a 3.000 euro su base annua.

Limiti alla delocalizzazione e misure in favore delle imprese

Il decreto dignità ha previsto che le imprese italiane ed estere operanti nel nostro territorio, che hanno beneficiato di un aiuto di Stato in relazione all'effettuazione di investimenti produttivi, decadano dal beneficio in caso di delocalizzazione dell'attività economica specificamente incentivata (anche in parte) in Stati non appartenenti all'UE (eccetto gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.
Oltre alla decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di importo da 2 a 4 volte quello dell'aiuto fruito.
Nel corso dell'esame in sede referente, è stata introdotta la previsione per cui le somme disponibili derivanti dalle suddette sanzioni applicate dalle amministrazioni centrali dello Stato, siano finalizzate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.

Compensazione cartelle esattoriali anche al 2018

Vengono estese anche al 2018 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Slot machine: tessera sanitaria per utilizzare gli apparecchi

Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte ulteriori disposizioni in materia di giochi. Si punta a consentire l'accesso agli apparecchi da gioco lecito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso da parte dei minori.
Slot ma
Ancora, si prevede di introdurre meccanismi di monitoraggio e di relazione al Parlamento in ordine all'offerta di gioco e di istituire il logo no slot, che potrà essere rilasciato dai Comuni ai pubblici esercizi e ai circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito.

Fatturazione elettronica carburanti nel decreto dignità

Nel corso dell'esame in Commissione è stato trasfuso nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 79 del 2018 (articolo 11-bis) il cui disegno di legge di conversione era stato approvato dal Senato senza modifiche al testo originarie.
Si tratta del provvedimento che rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli
impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Produttori agricoli: niente spesometro

Il decreto dignità, in materia di spesometro, ha stabilito che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018, bensì entro il 28 febbraio 2019.
Qualora si opti per la trasmissione con cadenza semestrale, invece, i termini temporali sono fissati al 30 settembre per il primo semestre, al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.
Con le modifiche in sede referente è stato eliminato lo spesometro per tutti i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato

Scuola: addio tetto di 36 mesi per i contratti a tempo determinato

L'articolo 4-bis, introdotto in sede referente. elimina il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili.
A tal fine, viene abrogato l'art. 1, co. 131, della L. 107/2015, che aveva stabilito il divieto, a decorrere dal 1º settembre 2016, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, di superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.
In seguito, l'art. 1, co. 375, della L: di bilancio 2017 (L. 232/2016) aveva disposto che tale previsione si interpretava nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato erano quelli sottoscritti a decorrere dal 1º settembre 2016.

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