Data: 02/08/2018 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il decreto legislativo numero 36/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile, nel modificare la procedibilit� di alcuni reati ha previsto che per il reato di minaccia la procedibilit� d'ufficio resta solo nel caso in cui il fatto sia commesso nei modi di cui all'articolo 339 del codice penale. Per tutti gli altri casi � necessaria la querela di parte.

Reato estinto

La recente riforma ha iniziato a produrre i suoi effetti anche nelle aule di giustizia. La sentenza numero 36100/2018 della Corte di cassazione (qui sotto allegata) ha infatti decretato l'estinzione del reato di minaccia a seguito della remissione di querela da parte della persona offesa e dell'accettazione da parte dell'imputato.

La vicenda

Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato in primo grado per violazione di domicilio aggravata da violenza sulle cose, danneggiamento, minaccia e percosse nei confronti del suocero. In secondo grado il danneggiamento era stato ritenuto assorbito nel reato di cui all'articolo 614 del codice penale.

A fronte della remissione della querela, in sede di legittimit� sono venuti meno anche il reato di minaccia, in conseguenza della recente riforma, e quello di percosse. Per il resto, la condanna per la condotta del genero irascibile resta, ma il compito di determinare la pena concernente il reato residuo � affidato dalla Cassazione alla Corte d'appello, non essendo la stessa in condizione di provvedere ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) del codice di procedura penale.


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