Data: 02/08/2018 11:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Avv. Marco Sicolo - In ogni caso in cui il datore di lavoro rilevi un'infrazione degli obblighi derivanti dal contratto, pu� irrogare una sanzione disciplinare ai danni del dipendente. Le sanzioni possono essere comminate solo dopo l'affissione del regolamento disciplinare nei locali dell'azienda, previa contestazione scritta e al termine di una precisa procedura.

Come impugnare la sanzione disciplinare

Di fronte all'irrogazione di una sanzione, il lavoratore ha la possibilit� di impugnare il relativo provvedimento, ogni qual volta ritenga che sia affetto da vizi formali o sostanziali. Ad esempio, egli pu� contestare vizi procedurali, come la mancata affissione del codice disciplinare, oppure dichiararsi estraneo ai fatti o esporre una diversa ricostruzione dell'evento contestato.

In base all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/70), il dipendente pu� scegliere tra diverse procedure di impugnazione, ognuna con le sue caratteristiche: il ricorso presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, il ricorso all'autorit� giudiziaria e le eventuali procedure alternative previste dal contratto collettivo di riferimento.

L'arbitrato presso l'Ispettorato del Lavoro

Entro venti giorni dall'irrogazione della sanzione, il lavoratore pu� presentare ricorso presso gli uffici dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, anche tramite un rappresentante dell'associazione sindacale a cui appartiene o a cui abbia conferito apposito mandato.

Le sanzioni impugnabili con il ricorso all'arbitrato sono il rimprovero verbale, il richiamo scritto, la multa (pari al massimo a 4 ore di retribuzione) e la sospensione dal lavoro o dalla retribuzione (per un massimo di dieci giorni), mentre si ritiene che non possa essere oggetto di lodo arbitrale il licenziamento.

La costituzione del collegio

L'Ispettorato provvede a nominare un collegio di conciliazione composto da tre membri, di cui uno viene scelto dal lavoratore, uno dalla parte datoriale e uno di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal direttore dell'ufficio.

Il datore ha dieci giorni di tempo per nominare il suo rappresentante in seno al collegio. In mancanza di nomina, la sanzione decade e non ha pi� alcun effetto. In alternativa, in pendenza di tale termine, il datore ha la possibilit� di adire l'autorit� giudiziaria. In quest'ultimo caso, la sanzione resta sospesa fino al termine del giudizio.

Anche il lavoratore rimane libero di rivolgersi a un giudice, dopo essersi rivolto all'Ispettorato Territoriale, ma solo fin quando non sia stato nominato il collegio.

L'impugnazione del lodo negoziale

La decisione del collegio, che pu� confermare, modificare o revocare il provvedimento sanzionatorio, ha valore di lodo arbitrale irrituale e pu� essere impugnata davanti all'autorit� giudiziaria solo per i motivi indicati dall'art. 808-ter c.p.c., e cio� per invalidit� della convenzione arbitrale o delle nomine degli arbitri, violazione delle regole previste dalle parti e violazione del principio del contraddittorio.

La sospensione della sanzione

Durante l'intero svolgimento della procedura arbitrale, la sanzione � sospesa.

Tale effetto, insieme alla celerit� del procedimento, � uno degli aspetti che il legislatore ha previsto per incentivare l'utilizzo di tale mezzo di impugnazione, in un'ottica deflattiva del contenzioso giudiziario. Infatti, l'instaurazione di un giudizio in Tribunale da parte del dipendente non produce analogo effetto sospensivo.

In ogni caso, spesso risulta pi� apprezzata la possibilit� di ottenere giustizia dai giudici professionali dei Tribunali, con la non trascurabile facolt� di impugnare l'eventuale sentenza sfavorevole nei successivi gradi di giudizio.

Infine, va segnalato che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 dello Statuto, trascorsi due anni dall'applicazione della sanzione, la stessa non dispiega pi� alcun effetto, anche ai fini di un'eventuale recidiva.


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