Data: 03/08/2018 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - I contributi figurativi sono un istituto di cui possono beneficiare i dipendenti pubblici, privati e lavoratori autonomi. Vengono definiti contributi fittizi perché sono accreditati anche se il lavoratore non sta lavorando o lo sta facendo meno. Ci sono dei casi in cui sia i dipendenti pubblici che quelli privati, per beneficiare dei contributi figurativi, devono fare domanda, stante l'impossibilità per l'Inps di conoscere certi eventi che hanno un impatto sull'attività lavorativa del dipendente, altri invece in cui l'accredito avviene d'ufficio, anche dopo la circolare n. 11/2013 il discorso è cambiato. In generale non ci sono limiti ai contributi figurativi, tranne che per il caso previsto dall' art. 15 del dlgs n. 503/1992. Infine una circolare Inps 2018 ha stabilito la retribuzione media settimanale minima per l'accredito dei contributi figurativi.

Indice:

Cosa sono i contributi figurativi

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I contributi figurativi vengono corrisposti nelle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici o privati, senza che costoro debbano sostenere alcun esborso. Vengono corrisposti per conseguire il diritto alla pensione o aumentarne l'importo durante i periodi nei quali il lavoratore:

  • non ha svolto attività dipendente o autonoma;
  • ha ricevuto una retribuzione più bassa;
  • ha percepito un' indennità Inps.

Quali sono le finalità dei contributi figurativi

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I contributi figurativi servono per:

  • coprire dal punto di vista contributivo il periodo in cui il dipendente è senza lavoro;
  • integrare i contributi durante il periodo in cui al lavoratore è stata corrisposta una retribuzione ridotta;
  • incrementare i contributi del lavoratore agricolo.

Sono definiti infatti contributi fittizi, proprio perché vengono versati anche se in quel momento il lavoratore non sta lavorando o lo sta facendo meno.

Contributi figurativi accreditati su domanda dei lavoratori privati

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Il lavoratore può chiedere che vengano accreditati i contributi figurativi relativi ai seguenti periodi:

  • servizio militare obbligatorio, volontario e civile;
  • riposi giornalieri;
  • permessi retribuiti ai sensi della legge 104/92;
  • congedo straordinario previsto dalla legge 388/2000;
  • assenze per donare il sangue;
  • maternità fuori da un rapporto di lavoro;
  • congedo parentale durante un rapporto di lavoro (alla madre, al padre e al genitore solo che ne usufruiscono e nei limiti della durata dello stesso);
  • congedo per motivi familiari gravi;
  • malattia del bambino;
  • malattia e infortunio del lavoratore per un periodo non inferiore a 7 giorni;
  • aspettativa per cariche sindacali "previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche per i componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale"
  • aspettativa per cariche elettive all'interno del Parlamento Nazionale, Europeo e delle assemblee regionali. Relativamente alla disciplina delle aspettative per motivi elettivi e sindacali, si consiglia la lettura del messaggio n. 3499/2017 (sotto allegato).

Contributi figurativi accreditati d'ufficio dei lavoratori privati

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Sono accreditati d'ufficio e non sono rinunciabili i contributi figurativi relativi ai periodi durante i quali il lavoratore ha beneficiato:

  • della Cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • del contratto di solidarietà difensivi;
  • di progetti di lavori socialmente utili, durante i quali è corrisposto dall'INPS l'Assegno Asu;
  • delle indennità di mobilità, di disoccupazione Aspi e Naspi;
  • dell'assistenza antitubercolare corrisposta dall'Inps.

Contributi figurativi accreditati su domanda dei dipendenti pubblici

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I dipendenti pubblici invece devono fare domanda per l'accredito dei contributi figurativi per:

  • le aspettative non retribuite per cariche pubbliche elettive;
  • le aspettative sindacali non retribuita o usufruite solo in parte;
  • l'astensione obbligatoria per maternità (congedo di maternità o di paternità) fuori dal rapporto di lavoro.

Contributi figurativi accreditati d'ufficio dei dipendenti pubblici

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Ai dipendenti statali o impiegati nella Pubblica Amministrazione, vengono accreditati d'ufficio i contributi figurativi per:

  • l'astensione facoltativa per maternità durante il periodo lavorativo, con retribuzione mancante o ridotta;
  • assenza dal lavoro per malattia del bambino, senza compenso.

Contributi figurativi dei lavorativi autonomi

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I contributi figurativi dei lavoratori autonomi vengono accreditati nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti anche se il lavoratore è stato assunto come dipendente o se il versamento dei contributi da parte era a carico del datore di lavoro.

Chi desidera che i contributi figurativi vengano riconosciuti nella gestione autonoma a cui si è iscritto, deve presentare apposita domanda.

Accrediti contributi figurativi dopo la circolare n. 11/2013

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Gli accrediti su domanda si realizzano perché l'Inps non è a conoscenza degli eventi che determinano la riduzione o il mancato svolgimento dell'attività lavorativa. Come previsto però dalla circolare Inps n. 11/2013 (sotto allegata): "Apposita domanda dovrà essere presentata dagli interessati per il riconoscimento degli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia e maternità fuori rapporto di lavoro), per i quali non sono presenti informazioni negli archivi di gestione ovvero degli eventi che, seppure verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, si riferiscono ad anni in cui non era o non è prevista la relativa dichiarazione a carico del datore di lavoro."

Dal 2013 quindi, in un'ottica di semplificazione, nei casi in cui è previsto l'accredito su domanda, a parte gli eventi collocati fuori dal periodo lavorativo menzionati nella circolare, lo stesso viene effettuato dall'Inps in via automatica.

In relazione ai contributi figurativi che possono essere accreditati su domanda è prevista tuttavia la possibilità per il lavoratore di rinunciare agli stessi, se l'accredito è negativo ai fini pensionistici.

Limiti dei contributi figurativi per la pensione di anzianità

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I limiti ai contributi figurativi previsti per la pensione di anzianità (o anticipata)sono disciplinati dall'art. 15 del dlgs n. 503/1992 il quale stabilisce che: "Ai fini del diritto alla pensione di anzianità dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere periodi pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non possono eccedere complessivamente cinque anni."

Limite retributivo per l'accredito dei contributi figurativi

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Come sancito dalla circolare Inps n. 13/2018 (sotto allegata): "Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989). Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 507,42 per l'anno 2018, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 202,97.


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